Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine
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cernenti la perdita di capitale (art. 820 D CO)162. Ora occorre fare lo stesso con le disposizioni inerenti alla società cooperativa.
3.8 Del registro di commercio
3.8.1 Art. 928 e 928a: Pubblicità
L'articolo 928 concerne ora la pubblicità del registro di commercio (la disposizione sulla responsabilità figura ora all'art. 929), senza che la portata della stessa ne risulti modificata. Come prevede anche il diritto vigente, ognuno ha il diritto di consultare le iscrizioni163, le notificazioni e i documenti giustificativi (cpv. 1).
L'accesso gratuito per via elettronica alle iscrizioni, agli statuti e agli atti di fondazione accresce la trasparenza (cpv. 2; si veda il n. 2.2.4). Il Consiglio federale determina le modalità della pubblicità e della pubblicazione (art. 928 cpv. 3.). È inoltre espressamente ammessa la possibilità di effettuare ricerche nelle iscrizioni del registro in base a criteri determinati (art. 928 cpv. 4). Oltre alla ricerca in base al nome di una persona determinata, è ipotizzabile anche quella basata sulla sede della società. Taluni uffici cantonali del registro di commercio permettono già oggi di effettuare ricerche in base alla persona, il che facilita soprattutto il compito dei creditori e dei partner commerciali (si veda il n. 2.2.4). I dati pubblicati per via elettronica non esplicano alcun effetto giuridico e non impegnano pertanto la responsabilità delle autorità del registro di commercio. A tal fine è infatti determinante la pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC; art. 928 cpv. 5, 928a cpv. 1 e art. 932 cpv. 2 CO).
La disposizione concernente il FUSC viene ampiamente rivista (art. 928a, l'attuale art. 931 CO). Le modifiche sono in parte di natura redazionale. Si dispone ora che le iscrizioni nel giornale devono essere pubblicate nel FUSC entro due giorni a contare dalla loro approvazione da parte dell'Ufficio federale del registro di commercio (cpv. 2)164. Il Consiglio federale è autorizzato a prescrivere soltanto una pubblicazione parziale. Tenuto conto dell'informatizzazione dei registri, il breve lasso di tempo tra l'approvazione delle iscrizioni e la loro pubblicazione non dovrebbe costituire alcun problema. La pubblicazione in tempi più brevi torna a vantaggio dell'economia.
Il capoverso 3 si limita a precisare l'attuale competenza del Consiglio federale di prevedere altre forme di pubblicazione dei dati, senza mutarne la sostanza.
162 Messaggio concernente una revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali) del 19 dicembre 2001, FF 2002 2841, in particolare 2907 seg.
163 Il diritto vigente non menziona espressamente la pubblicità delle iscrizioni (art. 930 OR), la quale si evince tuttavia da altre disposizioni.
164 Una norma corrispondente è prevista anche dall'attuale revisione dell'ORC (revisione della Sagl).