Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine

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3.7 Della società cooperativa

3.7.1 Art. 856, 857, 858: Diritti di controllo dei soci

Alla luce della revisione del diritto contabile, la disposizione sulla comunicazione del conto d'esercizio e del bilancio viene adeguata dal profilo terminologico (art. 856, 857 cpv. 1). Si utilizza ora la nozione di relazione sulla gestione (si vedano i n. 2.5 segg. e 3.10 segg.).

Le norme del diritto azionario relative alla trasparenza delle retribuzioni dei dirigenti superiori si applicherà per analogia anche alle società cooperative (art. 697quater, 697quinquies). Come nelle società quotate in borsa, tali informazioni devono figurare nell'allegato del bilancio delle società cooperative con oltre 2 000 soci. Nelle altre società cooperative, ciascun socio può chiedere ragguagli in merito alle retribuzioni (art. 856 cpv. 1; si vedano i n. 2.2.2, 3.1.33 e 3.10.3).

L'articolo 858, concernente l'iscrizione a bilancio e la contabilità commerciale, viene abrogato poiché, con le nuove norme contabili, diviene privo di oggetto (si vedano i n. 2.5 segg. e 3.10 segg.).

3.7.2 Art. 879: Poteri dell'assemblea generale

La disposizione inerente ai poteri dell'assemblea generale dei soci va adeguata dal profilo terminologico alle nuove norme contabili (si fa capo alle nozioni di «conto annuale» e di «utile risultante dal bilancio» in luogo rispettivamente di «conto d'esercizio» e di «avanzo netto»; art. 879 cpv. 2 n. 3; si vedano i n. 2.5 segg. e 3.10 segg.).

3.7.3 Art. 902 e 903: Doveri dell'amministrazione

Anche in questo caso occorre sostituire le nozioni di «conto d'esercizio» e di «bilancio annuale» con quella di «relazione sulla gestione» (art. 902 cpv. 3; si vedano i n. 2.5 segg. e 3.10 segg.).

In linea di principio sono applicabili le disposizioni del diritto della società anonima concernenti gli avvisi obbligatori in caso di perdita di capitale, eccedenza di debiti e insolvenza, nonché quelle relative all'apertura e al differimento del fallimento. L'articolo 903 capoverso 1 prevede il relativo rimando. Poiché in questo ambito la situazione della società anonima e quella della società cooperativa sono molto simili, si giustifica di adeguare le disposizioni concernenti la società cooperativa al diritto della società anonima.

L'articolo 903 capoverso 2 afferma inoltre che il giudice può differire il fallimento se i versamenti suppletivi non ancora eseguiti sono effettuati senza indugio e il risanamento appare probabile. Tale regola tiene conto dell'eventuale adozione di disposizioni statutarie concernenti l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi. Nell'ambito della relativa revisione, il diritto della Sagl è già stato adeguato alle norme del diritto azionario con-