Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/48: Attuazione a livello interno del Protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti · 7 pagine

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Riassunto dei risultati della procedura di consultazione

1. Introduzione

Con decisione del 23 settembre 2005, il Consiglio federale ha autorizzato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ad avviare una procedura di consultazione relativa alla ratifica del Protocollo facoltativo alla Convenzione dell’ONU del 18 dicembre 2002 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Protocollo facoltativo) e della relativa legislazione d’esecuzione. Il DFGP ha dunque invitato i Cantoni, i partiti rappresentati in seno all’Assemblea federale e le associazioni interessate a prendere posizione entro la fine del 2005.

Dei 63 invitati, 56 hanno espresso il loro parere; due di loro hanno esplicitamente rifiutato una valutazione del contenuto (Ecosu e kv schweiz). Hanno preso posizione 26 Cantoni, otto partiti, tra cui tutti i partiti di governo, e 20 organizzazioni.

2. Valutazione generale delle proposte

La ratifica del Protocollo facoltativo è accolta favorevolmente dalla stragrande maggioranza (Cantoni, sette partiti, 14 organizzazioni), respinta da alcuni (UDC, CP, CVAM, SAGV e SGV). Quattro Cantoni, sei partiti e sette organizzazioni chiedono una rapida ratifica.

La legislazione d’esecuzione proposta ottiene il consenso di fondo da parte dei Cantoni, di sette partiti e di 14 organizzazioni. Alcuni chiedono che la Svizzera applichi il Protocollo facoltativo in maniera esemplare; gli oppositori chiedono invece un’applicazione ridotta al minimo. Diversi partecipanti chiedono che la legislazione d’esecuzione menzioni esplicitamente altre disposizioni del Protocollo facoltativo, oltre alle disposizioni già accettate, quali ad esempio la collaborazione tra il meccanismo nazionale di prevenzione e il sottocomitato per la prevenzione nonché la regola delle misure successive che devono essere intraprese dalle autorità. Criticati sono in primo luogo gli indennizzi dei membri della commissione che verrà istituita per la prevenzione della tortura e l’eventuale istituzione di una segreteria permanente subordinata alla commissione.

3. Pareri sulle singole disposizioni

3.1. Art. 1 Oggetto

20 Cantoni, sette partiti e 13 organizzazioni accolgono favorevolmente il fatto che il meccanismo di attuazione interna sia istituito a livello federale. Un Cantone (AG) e due partiti (PLR, PPD) sono invece contrari ad ulteriori meccanismi cantonali di prevenzione, il Canton Ticino chiede la sussidiarietà rispetto ai meccanismi cantonali esistenti e due Cantoni (SO, VD) accolgono favorevolmente il fatto che i Cantoni possano istituire o mantenere commissioni proprie.

3.2. Art. 2 Compiti

I commenti su questo articolo sono di naturale puntuale. Richiesto l’esame di ulteriori competenze del meccanismo nazionale di prevenzione (DJS). Secondo tre Cantoni (ZH, JU, GE), tre partiti (PLR, PES, PLS) e quattro organizzazioni (ai, MERS, ACAT, apt), la collaborazione con il sottocomitato per la prevenzione va ripresa esplicitamente dal Protocollo facoltativo. Parimenti va garantito il coordinamento con i meccanismi cantonali esistenti (H+) e statuito un obbligo di denuncia in caso di accertate violazioni della Convenzione dell’ONU contro la tortura (TRIAL). Alla lettera a va garantita la partecipazione del personale medico (H+); alla lettera b va aggiunto l’obbligo di verifica e di discussione delle raccomandazioni della commissione (ZH, JU, TRIAL, apt); TRIAL chiede che siano registrati anche gli istituti privati. Alla lettera d va limitato l’obbligo della commissione di redigere un rapporto annuale, poiché secondo il Protocollo facoltativo la sua diffusione compete agli Stati contraenti (BS, JU, TRIAL).