Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/57: Ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri (OLS), Modifica della chiave di ripartizione e liberazione dei contingenti per il periodo dal 1° novembre 2006 al 31 ottobre 2007 · 6 pagine

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Rapporto esplicativo

Ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri (OLS) Modifica della chiave di ripartizione e liberazione dei contingenti per il periodo dal 1° novembre 2006 al 31 ottobre 2007

Indice

A. Modifica della chiave di ripartizione

1. Introduzione

2. Scopo della revisione della chiave di ripartizione

2.1 Le vecchie chiavi di ripartizione

2.2 Sviluppi

2.3 Uso più efficiente dei contingenti massimi

2.4 Sicurezza di pianificazione per i Cantoni

2.5 Riserva federale

3. La nuova chiave di ripartizione OLS

3.1 Una chiave di ripartizione comune per dimoranti annuali e temporanei

3.2 A quali esigenze deve rispondere la chiave di ripartizione

3.3 Base di dati

3.4 Computo della nova chiave di ripartizione

4. Valutazione della nuova chiave di ripartizione

4.1 Dimoranti annuali

4.2 Dimoranti temporanei

5. Conclusioni

B. Liberazione dei contingenti per il periodo dal 1° novembre 2006 al 31 ottobre 2007

Allegato: Tabella comparativa dei vecchi contingenti e della nuova chiave di

ripartizione

A. Modifica della chiave di ripartizione

1. Sintesi

Un gruppo di lavoro dell’Ufficio federale della migrazione (UFM) e dell’associazione degli uffici svizzeri del lavoro (AUSL) ha rielaborato, su richiesta dei Cantoni, la chiave di ripartizione per determinare i contingenti cantonali massimi delle persone provenienti da Paesi non UE/AELS. Motivo di tale revisione era adattare il meccanismo di

ripartizione tra i Cantoni alle effettive condizioni attuali. Per i permessi annuali e di breve durata è stata proposta una chiave di ripartizione secondo gli stessi criteri. In base alle esperienze attuali non vi è infatti più motivo di differenziare i due permessi. Anche se d’accordo con tale proposta, la maggioranza della presidenza dell’AUSL predilige una variante che si basa sull’unico criterio degli equivalenti a tempo pieno. Siamo d'accordo con questa posizione poichè ci sembra logica ed applicabile. Non essendo stata approvata da alcuni Cantoni importanti che ne uscirebbero svantaggiati, tale variante è attualmente in consultazione.

Anche con questa ripartizione i Cantoni economicamente più importanti non possono con la loro quota coprire il fabbisogno in personale specializzato proveniente da Paesi terzi. Poiché, come finora, le riserve federali sono dotate della stessa quota, l’UFM potrà anche in futuro venire incontro a richieste speciali motivate. Questo sistema ha già dato buoni frutti.