Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 64 pagine
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dovrebbe essere rilevata una grande quantità di dati. Per questo motivo l’obbligo di comunicazione va imposto agli azionisti e non alla società.
Gli azionisti che non partecipano all’assemblea generale e non esercitano quindi il loro diritto di voto non hanno alcun influsso sulla società. Essi non sottostanno pertanto all’obbligo di comunicazione. Se è in proprietà frazionata e non vi sono pertanto partecipazioni qualificate, la società è di fatto controllata dal consiglio di amministrazione. L’identità dei membri del consiglio di amministrazione risulta dal registro di commercio.
L’obbligo di dichiarare si applica a tutte le imprese che hanno emesso azioni al portatore e quindi anche alle società quotate in borsa. Nel caso di queste ultime l’obbligo di dichiarare ai sensi dell’articolo 702a AP CO comporta nondimeno un ulteriore onere: in virtù della legislazione sulle borse gli azionisti e i gruppi di azionisti sono sottoposti all’obbligo di comunicazione nei confronti della società e nei confronti della borsa già a partire da una quota del 5 per cento dei diritti di voto (art. 20 cpv. 1 LBVM). Entrambi questi obblighi di comunicazione si ricoprono dal profilo del contenuto. L’unica differenza consiste nella pubblicazione dei dati: nel caso delle società non quotate in borsa i dati non sono pubblicati, mentre in quello delle società quotate la pubblicazione viene effettuata in allegato al conto annuale accessibile al pubblico (art. 663c in combinato disposto con l’art. 697h cpv. 1 CO).
È tenuto all’obbligo di dichiarare ogni titolare di azioni al portatore che da solo o unitamente ad altri azionisti controlla almeno il 10 per cento dei diritti di voto (art. 702a cpv. 1 AP CO). L’obbligo di dichiarare sussiste anche se la società ha emesso azioni nominative e azioni al portatore (cfr. art. 622 cpv. 2 CO) e se il valore soglia viene superato tramite il controllo delle azioni nominative e delle azioni al portatore (cfr. in merito la corrispondente comunicazione, art. 702a cpv. 1 n. 2 AP CO).
Il valore soglia del 10 per cento dei diritti di voto riprende la definizione tradizionale di posizioni minoritarie importanti e degne di protezione del diritto azionario svizzero (cfr. in merito segnatamente gli art. 663e cpv. 3 n. 3, 697b cpv. 1, 699 cpv. 3 e 736 n. 4 CO). Tale valore corrisponde inoltre all’articolo 3 (8) (a) della proposta di direttiva della Commissione dell’UE per impedire l’utilizzazione abusiva del sistema finanziario ai fini del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. La quota del 10 per cento è calcolata sulla base di tutti i diritti di voto. Solo così l’azionista può determinare se è soggetto o no all’obbligo di dichiarare. Se ne venissero per esempio esclusi i diritti di voto non esercitati, l’azionista che non siede nel consiglio di amministrazione non disporrebbe delle basi di calcolo del valore soglia.
2.8.2 Obbligo di identificazione (art. 702a cpv. 2 AP CO)
L’obbligo di identificazione dell’articolo 702a cpv. 2 AP CO è destinato al controllo dei dati annunciati dalla società. La persona che si deve identificare può essere l’azionista stesso (art. 702a cpv. 1 n. 1 AP CO) o il suo rappresentante (art. 702a cpv. 1 n. 4 AP CO).
Se il titolare delle azioni al portatore è una persona giuridica, ne devono essere indicati la ditta e l’indirizzo della sede (art. 702a cpv. 1 n. 1 AP CO).