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Consultazione 2005/60: Indagine conoscitiva sull'ordinanza concernente la messa fuori corso delle monete da un centesimo e da cinque centesimi · 9 pagine
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Eidgenössisches Finanzdepartement EFD
Département fédéral des finances DFF
Dipartimento federale delle finanze DFF
Departament federal da finanzas DFF
Berna, 19 ottobre 2005
Indagine conoscitiva sull'ordinanza concernente la messa fuori corso delle monete da un centesimo e da cinque centesimi
Compendio
La messa fuori corso delle monete da un centesimo e da cinque centesimi è una delle circa 150 misure previste nel Piano di rinuncia a determinati compiti dell'Amministrazione per il periodo 2006 - 2008. La proposta di rinunciare alle due monete più piccole è venuta da swissmint (la Zecca federale) ed è stata motivata con i costi di produzione elevati - in parte sensibilmente superiori al valore nominale delle monete
- e la scarsa o nulla importanza di tali monete nel traffico quotidiano dei pagamenti.
L'Amministrazione federale delle finanze ha analizzato le ripercussioni sul rincaro della messa fuori corso delle monete in questione e ha rilevato che non risulteranno significativi aumenti di prezzi. Diverse esperienze nei Paesi europei vicini confermano questa valutazione.
Le monete saranno messe fuori corso per il tramite di una nuova pertinente ordinanza. Nell'ambito di questa ordinanza, saranno anche adeguate l'ordinanza del 12 aprile 2000 sulle monete (OMon; RS 941.101) e la Tariffa del 6 settembre 1972 delle monete d'argento messe fuori corso (RS 941.103.1). La messa fuori corso delle monete circolanti spetta al Consiglio federale1. Alla luce delle conseguenze che questa misura avrà per l'intera popolazione e del forte legame stabilitosi a livello emotivo con queste monete, il Dipartimento federale delle finanze procede ad un'indagine conoscitiva2 presso le cerchie interessate.
L'ultima moneta messa fuori corso è stata quella da due centesimi nel 1978.
1 Art. 4 cpv. 3 legge federale del 22 dicembre 1999 sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP; RS 941.10).
2 Conformemente all'art. 10 della legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (legge sulla consultazione, LCo; RS 172.061).