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Consultazione 2005/62: Accordo sull'accreditamento di scuole universitarie professionali, ordinanza sulle agenzie per l'accreditamento di scuole universitarie professionali, Direttive per l'accreditamento di scuole universitarie professionali e revisione parziale dell'OSUP · 7 pagine

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Ordinanza sulle agenzie per l’accreditamento di scuole universitarie professionali RU 2006

a. devono essere autorizzate dalla competente autorità dello Stato che ospita la sede;

b. devono disporre delle competenze scientifiche per valutare richieste di accreditamento e per accreditare cicli di studio secondo i requisiti di diritto federale;

c. devono disporre delle necessarie competenze linguistiche per valutare richieste;

d. devono disporre di esaurienti conoscenze del sistema svizzero di scuole universitarie professionali;

e. devono adempiere gli standard conformemente all’allegato;

f. i prezzi da esse praticati devono essere adeguati alle prestazioni di servizi da fornire.

Art. 3 Procedura

1 L’agenzia deve presentare una richiesta di riconoscimento. Nella richiesta si deve comprovare, allegando la rispettiva documentazione, di adempiere le condizioni di cui all’articolo 2.

2 La richiesta scritta è da inoltrare in duplice copia all’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT).

3 L’UFFT trasmette il dossier della richiesta alla Commissione federale delle scuole universitarie professionali per la valutazione.

4 Fondandosi sulla valutazione della Commissione federale delle scuole universitarie professionali e sentito il Consiglio SUP della CDPE, il DFE emana una decisione concernente la richiesta. Può imporre condizioni per il riconoscimento.

5 L’UFFT tiene un elenco delle agenzie riconosciute e lo pubblica in formato elettronico.

Art. 4 Durata

1 Il riconoscimento viene rilasciato per una durata di cinque anni al massimo.

2 Su richiesta dopo una nuova valutazione, il riconoscimento può essere prorogato di cinque anni al massimo; ulteriori proroghe sono possibili.

Sezione 3: Valutazione e accreditamento da parte di agenzie Art. 5 Validità delle direttive sull’accreditamento

Qualora nella presente ordinanza non venga disposto altrimenti, durante la valutazione di richieste e l’accreditamento le agenzie si attengono alle direttive del …3 per l’accreditamento di scuole universitarie professionali.

3 RS …