Progetto

Consultazione 2005/62: Accordo sull'accreditamento di scuole universitarie professionali, ordinanza sulle agenzie per l'accreditamento di scuole universitarie professionali, Direttive per l'accreditamento di scuole universitarie professionali e revisione parziale dell'OSUP · 7 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto

Ordinanza sulle agenzie per l’accreditamento di scuole universitarie professionali RU 2006

Art. 6 Procedura per la valutazione di richieste di accreditamento

1 Qualora una scuola universitaria professionale desideri far valutare una richiesta di accreditamento da parte di un’agenzia, stipula un contratto con la stessa.

2 Essa inoltra la richiesta direttamente all’agenzia trasmettendone copia all’UFFT.

3A conclusione della valutazione della richiesta di accreditamento, l’agenzia trasmette il parere e la raccomandazione di accreditamento alla scuola universitaria professionale e all’UFFT per permettere la preparazione della decisione di accreditamento da parte del DFE.

Art. 7 Procedura per l’accreditamento di cicli di studio

1 Qualora una scuola universitaria professionale desideri far accreditare un ciclo di studio da parte di un’agenzia, inoltra una richiesta motivata all’UFFT.

2 Fondandosi sulla valutazione della Commissione federale delle scuole universitarie professionali, il DFE emana una decisione concernente la richiesta.

3 Qualora l’agenzia sia stata autorizzata a decidere sull’accreditamento, la scuola universitaria professionale stipula un contratto con l’agenzia stessa. Il contratto dev’essere approvato dall’UFFT.

4 L’agenzia autorizzata ad accreditare emana una decisione di accreditamento. La decisione può essere impugnata davanti al Tribunale amministrativo federale.

5 L’agenzia notifica la sua decisione di accreditamento alla scuola universitaria professionale e al DFE.

6 Trasmette un certificato d’accreditamento alla scuola universitaria professionale.

Art. 8 Valutazione delle richieste

1 La valutazione delle richieste viene svolta nell’ambito di una perizia su tre livelli che comprende:

a. l’autovalutazione scritta della scuola universitaria professionale;

b. la perizia esterna svolta da un gruppo di esperti documentata con un rapporto scritto;

c. la raccomandazione di accreditamento da parte dell’agenzia.

2 La composizione del gruppo di esperti avviene conformemente al capitolo 3.1 degli standard Enqa del 2005. A tal fine devono essere considerate le caratteristiche specifiche di scuola universitaria delle scuole universitarie professionali.

3 L’agenzia deve assicurare che il gruppo di esperti abbia dimestichezza con le peculiarità del sistema svizzero delle scuole universitarie professionali.