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Consultazione 2005/62: Accordo sull'accreditamento di scuole universitarie professionali, ordinanza sulle agenzie per l'accreditamento di scuole universitarie professionali, Direttive per l'accreditamento di scuole universitarie professionali e revisione parziale dell'OSUP · 7 pagine

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Ordinanza sulle agenzie per l’accreditamento di scuole universitarie professionali RU 2006

Sezione 4: Responsabilità e vigilanza Art. 9 Responsabilità e obbligo di annunciare

1 Le agenzie sono responsabili del risultato delle proprie valutazioni e delle eventuali decisioni di accreditamento.

2

Devono annunciare immediatamente e spontaneamente all’UFFT tutte le modifiche essenziali concernenti le loro attività, segnatamente una comminatoria di fallimento nei loro confronti, la cessazione dell’attività commerciale, la modifica del campo di attività, dell’organizzazione, del personale responsabile, dei rapporti di proprietà o finanziari.

3 Qualora un’agenzia cessi l’attività commerciale oppure le venga revocato il riconoscimento, la scuola universitaria professionale incarica un’altra agenzia di proseguire i lavori. L’agenzia che cessa la propria attività o alla quale è stato revocato il riconoscimento sostiene le spese derivanti.

Art. 10 Protezione del segreto e dei dati

1Servizi e persone che si occupano di dati relativi all’accreditamento devono attenersi al segreto d’ufficio, professionale e commerciale.

2Alla procedura di accreditamento si applicano le prescrizioni della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati4.

Art. 11 Vigilanza e obbligo di informare

1

L’UFFT esercita la vigilanza sulle agenzie.

2

Le agenzie devono fornire all’UFFT tutte le informazioni necessarie per garantirgli la sua funzione di vigilanza.

3 Qualora l’UFFT accerti delle inadempienze presso un’agenzia, ha la facoltà di imporle un termine per eliminarle nonché delle condizioni.

4 In caso di gravi irregolarità, l’UFFT può sospendere il riconoscimento con effetto immediato; in questo caso presenta contemporaneamente al DFE una richiesta di revoca del riconoscimento.

Sezione 5: Entrata in vigore Art. 12 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ….

4 Legge federale sulla protezione dei dati (LPD), RS 235.1.