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Consultazione 2005/62: Accordo sull'accreditamento di scuole universitarie professionali, ordinanza sulle agenzie per l'accreditamento di scuole universitarie professionali, Direttive per l'accreditamento di scuole universitarie professionali e revisione parziale dell'OSUP · 7 pagine
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Ordinanza sulle agenzie per l’accreditamento di scuole universitarie professionali RU 2006
Allegato (art. 2 lett. e)
Standard per agenzie di accreditamento
Se vogliono essere riconosciute, le agenzie di accreditamento devono adempiere la parte 3 degli standard Enqa del 20055.
Parte 3: Standard europei per agenzie di garanzia esterna della qualità, pagine da 23 a 27.
3.1 Utilizzo di procedure per la garanzia esterna della qualità presso scuole universitarie: in caso di garanzia esterna della qualità da parte di agenzie, si devono considerare la presenza e l’efficienza delle procedure per la garanzia esterna della qualità descritte nella parte 26 delle direttive e degli standard europei.
3.2 Statuto ufficiale: le agenzie devono essere riconosciute formalmente dalle competenti autorità nello spazio universitario europeo come agenzie qualificate per la garanzia esterna della qualità e disporre di uno statuto giuridico.7 Devono attenersi alle direttive del quadro giuridico entro cui operano.
5 Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area:
European Association for Quality Assurance in Higher Education/Enqa, Helsinki 2005. 6 Standard Enqa, parte 2:
2.1 Utilizzo di procedure di garanzia interna della qualità: in caso di procedure di garanzia esterna della qualità deve essere considerata l’efficacia delle procedure di garanzia interna della qualità.
2.2 Sviluppo di processi di garanzia esterna della qualità: gli obiettivi del processo di garanzia della qualità devono essere sviluppati da tutti i responsabili (comprese le scuole universitarie) prima dell’inizio della procedura e resi pubblici congiuntamente con una descrizione delle procedure da utilizzare.
2.3 Criteri decisionali: ogni decisione formale adottata come risultato di un attività di garanzia esterna della qualità deve fondarsi si criteri sistematicamente applicati ed
esplicitamente resi pubblici.
2.4 Processi in funzione degli obiettivi: tutti i processi di garanzia eterna della qualità devono essere concepiti in modo da garantire la realizzazione degli obiettivi a tale scopo definiti.
2.5 Rapporti: i rapporti devono essere pubblicati e redatti in uno stile chiaro e comprensibile per i destinatari. Il lettore deve poter individuare rapidamente tutte le decisoni, distinzioni o raccomandazioni menzionate nei rapporti.
2.6 Successive procedure di controllo (follow-up): le procedure di controllo della qualità contenenti raccomandazioni per provvedimenti oppure richiedenti un successivo piano d’azione devono essere accompagnate da una procedura di controllo prestabilita che viene attuata sistematicamente.
2.7 Review periodiche: garanzie esterne della qualità per scuole universitarie e / o
programmi devono essere svolti secondo cicli regolari. L’estensione di questo ciclo e le procedure di review devono essere stabilite preventivamente in modo chiaro e rese pubbliche.
2.8 Analisi del sistema complessivo: le agenzie di garanzia della qualità devono redigere periodicamente un rapporto riassuntivo che descrive e analizza risultati generali delle loro review, valutazioni, assessement ecc.
7 Il DFE esige un riconoscimento formale da parte delle autorità competenti del settore
universitario di provenienza dell’agenzia.