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Consultazione 2005/62: Accordo sull'accreditamento di scuole universitarie professionali, ordinanza sulle agenzie per l'accreditamento di scuole universitarie professionali, Direttive per l'accreditamento di scuole universitarie professionali e revisione parziale dell'OSUP · 7 pagine
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Ordinanza sulle agenzie per l’accreditamento di scuole universitarie professionali RU 2006
3.3 Attività: le agenzie devono svolgere regolarmente attività nell’ambito della garanzia esterna della qualità (a livello istituzionale o di programma).
3.4 Risorse: le agenzie devono disporre di risorse adeguate e corrispondenti alle contingenze, sia a livello di personale sia in prospettiva finanziaria per organizzare e svolgere in modo efficace ed efficiente le procedure per la garanzia esterna della qualità e per poter assicurare lo sviluppo dei loro processi e procedure.
3.5 Mission statement: le agenzie devono avere obiettivi chiari ed espliciti per il proprio lavoro che vengono descritti in una dichiarazione pubblicamente accessibile (mission statement).
3.6 Indipendenza: le agenzie devono essere indipendenti secondo due punti di vista: devono essere autonome e operare sotto la propria responsabilità; i terzi, come scuole universitarie, ministeri o altri gruppi di interesse non devono avere nessuna possibilità di influenzare le conclusioni e le raccomandazioni presentate nei rapporti delle agenzie.
3.7 Criteri e metodi applicati dalle agenzie per la garanzia
esterna della qualità: processi, criteri e procedure applicati devono essere prestabiliti e pubblicamente accessibili. Si auspica che le procedure contengano di regola i seguenti elementi:
• un’autovalutazione o una corrispondente procedura da parte dell’unità la cui qualità viene valutata;
• una valutazione esterna da parte di un gruppo di esperti svolta con il coinvolgimento, se ritenuto adeguato, di uno studente e con visite sul posto da parte dell’agenzia;
• la pubblicazione di un rapporto, compresi decisioni, raccomandazioni o altri risultati formali;
• una procedura successiva di controllo per la verifica dei provvedimenti (follow-up) adottati dall’unità da valutare quanto alla garanzia della qualità sulla base delle raccomandazioni contenute nel rapporto.
3.8 Obbligo di rendere conto: le agenzie devono disporre di procedure per il proprio obbligo di rendere conto.
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