Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/74: Modifica della legge federale sulla procedura penale: Vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione · 6 pagine

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federali in un caso specifico (cpv. 2-4) (SH, VD, CAPP, KSS, SVR), e si chiede che in un caso specifico le istruzioni siano, per ragioni attinenti alla responsabilità, allegate all’incarto (SAV). Sussiste un dubbio circa la necessità e la sensatezza del capoverso 4, in quanto i disciplinamenti in materia di ricusazione dei procuratori federali vengono giudicati come un voto legale di sfiducia nei confronti del procuratore generale della Confederazione (GE, CAPP, KSS, KSBS, SAV); è proposto anche un disciplinamento improntato sul diritto francese secondo cui le istruzioni debbano essere vincolanti nelle proposte e nelle motivazioni scritte, ma non in quelle orali (SAV).

Ad art. 16 (Subordinazione in materia di vigilanza del Ministero pubblico della Confederazione; presentazione del rapporto e diritto di prendere visione)

Da un canto, il disciplinamento è accolto espressamente come appropriato (FR, SO), dall’altro è giudicato troppo limitativo per il Ministero pubblico della Confederazione (BE, GE, JU, TI, SVR). Le autorità esecutive non dovrebbe avere diritto di prendere visione degli atti procedurali (BE, GE, JU, TI, VD, ZG, KSS, CAPP,

KSBS, SVR): in particolare il DFGP, in quanto autorità esecutiva, acquisirebbe il diritto di prendere visione di tutti gli atti di procedura penale, disattendendo la separazione dei poteri o la protezione dei dati (GE, JU, TI, VD, ZG, KSS). In questo contesto viene proposto che l’autorità di vigilanza, dovendo prendere visione degli atti, senza concreti riferimenti a carenze rilevi dati personali soltanto in misura saltuaria (SO). Si teme inoltre che al DFGP manchino le conoscenze specialistiche necessarie per la vigilanza (LU, KSBS) e che l’autorità di vigilanza possa diffondere ulteriormente i particolari del procedimento penale (GE, VD, ZG). Viene inoltre chiesto che nel capoverso 2 sia definita anche la periodicità della presentazione del rapporto (VD).

Ad art. 16a (Facoltà del Dipartimento come autorità di vigilanza)

La normativa viene fondamentalmente accettata (FR, SAV). Altri consultati lo respingono in generale oppure lo valutano con scetticismo (BE, GE. JU, SH, ZH,

FDP, CAPP, KSBS, KSS, SVR). Limiterebbe troppo la capacità di agire del Ministero pubblico della Confederazione (BE, JU, TI, VD, ZH, FDP, CAPP, DJS, KSS, SVR), sia per le disposizioni procedurali giusta il capoverso 1 lettera a (GE, TI,

VD, CVP, ZH, CAPP, DJS, KSBS, KSS), sia per il progetto d’impiego delle risorse giusta il capoverso 1 lettera b (GE, SH, VD, ZG, SP; KSS). Normative con ripercussioni sulla procedura dovrebbero eventualmente essere emanate in una legge formale (BGer, BStG, FDP, DJS). La normativa del capoverso 1 lettera a, secondo cui le istruzioni generali che si ripercuotono sulla procedura devono essere emanate in forma di ordinanza, è in taluni casi accolta espressamente (BL) e in altri casi sostanzialmente respinta poiché, tramite ordinanze invece che tramite semplici istruzioni, potrebbe essere limitata la facoltà di verifica delle giurisdizioni di ricorso; la trasparenza deve essere garantita dalla pubblicazione delle istruzioni (SAV). Infine viene rilevato che il diritto delle autorità di vigilanza di emanare istruzioni non dovrebbe essere limitato all’eliminazione di difetti e che questo criterio risulta troppo restrittivo (SO, SAV). È messa in questione anche l’audizione del Tribunale penale federale prima dell’emanazione di ordinanze e istruzioni, perché pregiudicherebbe l’ulteriore libera verifica delle questioni di massima (SAV); sarebbe per contro superfluo disciplinare nella legge l’audizione del Ministero pubblico della Confederazione, perché si tratterebbe di cosa ovvia (SAV).