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Consultazione 2005/90: Modifica dell'OST concernente il servizio universale · 7 pagine
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Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 31 ottobre 2001 sui servizi di telecomunicazione (OST) 1 è modificata come segue:
Art. 16 cpv. 5
5 Se nessun candidato soddisfa i criteri di selezione indicati nei documenti relativi alla pubblica gara o se la pubblica gara si è svolta in condizioni non concorrenziali, segnatamente se vi è stata una sola candidatura, l’autorità concedente designa un concessionario che dovrà garantire il servizio universale. Se del caso, il concessionario designato può far valere il suo diritto a un contributo.
Art. 17 cpv. 2
2 I costi non coperti corrispondono al costo totale netto del servizio universale. Il costo totale netto equivale alla differenza tra il costo sostenuto dall’azienda che fornisce il servizio universale e quello che dovrebbe sostenere se non lo fornisse.
Art. 18 cpv. 1 lett. b e cpv. 3
1 Il costo netto del servizio universale corrisponde alle spese sostenute da un fornitore efficiente per garantire la fornitura delle prestazioni del servizio universale. Il calcolo del costo netto, effettuato separatamente per ogni singola prestazione, si basa sui seguenti principi:
b. i costi della rete sono calcolati in base ai dati contabili;
3 I dati utilizzati per il calcolo devono aver un fondamento, ossia essere trasparenti e provenire da fonti sicure. A tale scopo, vanno applicate le Raccomandazioni per la presentazione dei conti (RPC), la norma contabile internazionale (IAS) o le prescrizioni analoghe sulla presentazione dei conti, riconosciute sul piano internazionale.
RS ..........
1 RS 784.101.1 2004–......