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Consultazione 2005/90: Modifica dell'OST concernente il servizio universale · 7 pagine
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Art. 34 cpv. 2 e 5
2 I concessionari di servizi di telecomunicazione forniscono all’Ufficio federale le indicazioni relative alla cifra d’affari dell’anno precedente entro il 30 aprile, la prima volta nel 2009.
5 Se gli importi dovuti da un concessionario inadempiente non sono riscossi entro un anno a decorrere dalla constatazione d’inadempienza, sono riportati sul costo totale netto dell’esercizio che segue la constatazione. L’inadempienza di un concessionario è constatata in caso di mancato pagamento degli importi dovuti alla scadenza prevista nella diffida. L’obbligo di pagamento non si estingue con il riporto. Gli importi in fine riscossi sono versati e dedotti dal costo totale netto dell’esercizio che segue tale riscossione.
Art. 60 cpv. 2, periodo introduttivo
2 Finché sussiste la possibilità di contestare la fattura, gli utenti possono chiedere al fornitore di servizi di telecomunicazione che comunichi loro, su singola richiesta o regolarmente in ogni fattura, i seguenti dati, a condizione che siano utilizzati per l’allestimento della fattura:…
Art. 85
Abrogato
Art. 87 Concessione per il servizio universale
La concessione per il servizio universale basata sul diritto previgente resta valida conformemente alle disposizioni previgenti fino al 31 dicembre 2007.
II
1 La presente modifica entra in vigore il giorno mese 2006, fatto salvo il cpv. 2.
2 Gli art. 19, 20, 21, 22a, 25, 26 e 32 entrano in vigore il 1° gennaio 2008.
data In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz