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Consultazione 2005/90: Modifica dell'OST concernente il servizio universale · 7 pagine
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Art. 19 cpv. 1 lett. a, b, cbis, d, f, e g e cpv. 2
1 Il concessionario del servizio universale è tenuto a fornire per l’intera durata della concessione le seguenti prestazioni (art. 16 LTC):
a. servizio telefonico pubblico: prestazione che consiste nel permettere agli utenti di effettuare e ricevere, in tempo reale, delle chiamate telefoniche nazionali e internazionali e delle comunicazioni via fax;
b. servizi supplementari: fornitura di informazioni sui conteggi e blocco delle comunicazioni uscenti;
cbis. Servizio di trasmissione dati;
d. Abrogata
f. servizio per audiolesi: messa a disposizione, 24 ore su 24, di un servizio di trascrizione che tratta anche le chiamate d’emergenza e un di servizio di intermediazione di messaggi brevi (SMS);
g. elenco e servizio di commutazione per ipovedenti e persone con difficoltà motorie: accesso, 24 ore su 24, sotto forma di servizio informazioni nelle tre lingue ufficiali, agli elenchi di tutti i fornitori di prestazioni del servizio universale in Svizzera e messa a disposizione, 24 ore su 24, di un servizio di commutazione.
2 L’Ufficio federale determina le specifiche applicabili alle prestazioni del servizio universale. Tali specifiche sono conformi alle norme internazionali armonizzate.
Art. 20 Collegamento
1 Le prestazioni enunciate all’art. 19 cpv. 1 devono essere fornite mediante un collegamento fino al punto terminale di rete.
2 Il concessionario del servizio universale è tenuto a fornire all’interno dei locali abitativi o commerciali dell’utente uno dei seguenti collegamenti scelto dall’utente stesso:
a. un punto fisso terminale di rete che permette la trasmissione di dati su banda stretta, con un canale vocale, un numero telefonico, un’iscrizione nell’elenco del servizio telefonico pubblico;
b. un punto fisso terminale di rete che permette la trasmissione di dati su banda stretta, con due canali vocali, tre numeri telefonici e un’iscrizione nell’elenco del servizio telefonico pubblico;
c. un punto fisso terminale di rete, con un canale vocale, un numero telefonico, un’iscrizione nell’elenco del servizio telefonico pubblico e la connessione a Internet a banda larga. La portata delle prestazioni a banda larga può essere ridotta se, per motivi tecnici o economici, il collegamento non permette di fornire una connessione a Internet a banda larga oppure se sul mercato esiste un’offerta alternativa a un prezzo ragionevole.