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Consultazione 2005/90: Modifica dell'OST concernente il servizio universale · 7 pagine
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3 L’Ufficio federale determina le specifiche applicabili al punto terminale di rete. Le specifiche sono conformi alle norme internazionali armonizzate.
Art. 21 cpv. 1bis
1bisSe il concessionario del servizio universale introduce una nuova tecnologia che richiede l’adattamento dell’installazione domestica, ne assume i costi.
Art. 22a Informazioni sui conteggi
Il concessionario del servizio universale è tenuto a fornire agli abbonati in modo adeguato, al più tardi 15 minuti dopo la fine del collegamento, informazioni sulle tasse riscosse per l’utilizzo delle prestazioni del servizio universale fatturate in funzione dell’uso.
Art. 25 cpv. 1
1 In una media annuale e in ogni parte della zona di concessione le prestazioni del servizio universale (art. 19 cpv. 1) sono valutate secondo i seguenti criteri qualitativi:
a. per quanto concerne i collegamenti:
1. il termine per la messa in servizio di un collegamento,
2. la disponibilità del collegamento,
3. la segnalazione d’errore per collegamento e anno,
4. la durata delle riparazioni;
b. per quanto concerne il servizio telefonico pubblico:
1. la qualità della trasmissione della voce,
2. la disponibilità del servizio,
3. il tempo necessario a stabilire la comunicazione,
4. la frequenza dei tentativi infruttuosi di stabilire la comunicazione causati dal sovraccarico o da errori della rete,
5. l’esattezza della fatturazione;
c. per quanto concerne il servizio di trasmissione dati e le comunicazioni fax:
1. qualità della trasmissione dei dati,
2. la disponibilità del servizio,
3. l’esattezza della fatturazione;
d. per quanto concerne gli altri obblighi:
1. il tempo di reazione dei servizi commutati,
2. la proporzione dei telefoni pubblici funzionanti.
Art. 26 cpv. 1, 2, 3 e 3bis
1 Dal 1° gennaio 2008, si applicano i seguenti limiti superiori dei prezzi (IVA esclusa):