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Consultazione 2005/90: Modifica dell'OST concernente il servizio universale · 7 pagine
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a. collegamento (art. 20 cpv. 2):
1. tassa unica di 40 franchi per la messa in servizio del collegamento,
2. 23.45 franchi al mese per il collegamento di cui all’art. 20 cpv. 2 lett. a,
3. 40 franchi al mese per il collegamento di cui all’art. 20 cpv. 2 lett. b,
4. 69 franchi al mese per il collegamento di cui all’art. 20 cpv. 2 lett. c;
b. comunicazioni nazionali verso collegamenti fissi, fatturate al secondo e arrotondate ai successivi 10 centesimi: 7,5 centesimi al minuto;
c.2 supplemento per l’utilizzo di un telefono pubblico: 19 centesimi per minuto iniziato, eccetto per le chiamate al numero 143 e al servizio di trascrizione per le quali è esigibile un supplemento unico di 50 centesimi (IVA inclusa) per ogni chiamata;
d. utilizzo del servizio di trascrizione fatturato al secondo e arrotondato ai successivi 10 centesimi (art. 19 cpv. 1 lett. f): 3,4 centesimi al minuto.
2Abrogato
3 Il prezzo per le comunicazioni nazionali stabilite da telefoni pubblici verso un collegamento mobile deve essere uguale a quello applicato a tutti gli altri abbonati del servizio telefonico pubblico. Il prezzo, fatturata al secondo, può essere arrotondata ai successivi 10 centesimi.
3bis
Se, per l’utilizzo di un telefono pubblico, l’introduzione di un supplemento proporzionale alla durata della comunicazione non può essere realizzata dal punto di vista tecnico con un dispendio ragionevole, è esigibile un supplemento unico di 50 centesimi (IVA inclusa) per ogni chiamata.3
Art. 32 Trasmissione d’informazioni sui conteggi
L’Ufficio federale può emanare prescrizioni tecniche e amministrative sulla trasmissione, tra fornitori di prestazioni del servizio universale, delle informazioni necessarie all’indicazione delle tasse all’utente (informazioni sui conteggi).
Art. 33 cpv. 5 e 7
5 Il concessionario anticipa l’importo del contributo annuo. L’anticipo è rimunerato al tasso applicabile alle obbligazioni della Confederazione con scadenza vicina alla data del versamento della compensazione.
7 Se il concessionario non ha fornito le informazioni richieste entro dodici mesi successivi all’anno concluso, il contributo non sarà determinato e non potrà essere effettuato alcun versamento.
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2003 544).
3 Introdotto dal n. I dell’O del 7 mar. 2003 (RU 2003 544).