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Consultazione 2006/100: Ordinanza che disciplina l'esercizio della professione di maestro conducente (Ordinanza sui maestri conducenti, OMaeC) e altre ordinanze interessate da questa modifica · 5 pagine

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Allegato 3: Proposte di modifica all’ordinanza sull’ammissione alla circolazione

Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 27 ottobre 1976 sull’ammissione alla circolazione è modificata come segue:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina l’ammissione dei conducenti di veicoli e dei veicoli alla circolazione stradale, la formazione e il perfezionamento dei conducenti, le esigenze poste agli esperti della circolazione nonché il sistema dei controlli.

Art. 6 cpv. 3bisterzo periodo

3bis... L’insegnamento pratico della guida per il raggiungimento degli obiettivi minimi deve essere impartito da un maestro conducente della categoria C.

Art. 8 cpv. 2bisterzo periodo

3bis... L’insegnamento pratico della guida per il raggiungimento degli obiettivi minimi deve essere impartito da un maestro conducente della categoria C che è titolare di una licenza di condurre della categoria D.

Art. 9 cpv. 2 lett. b

2Vengono verificate le seguenti funzioni:

b. per una domanda di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre delle categorie C e D, delle sottocategorie C1 e D1 o di un permesso per il trasporto professionale di persone anche lo strabismo e la pupillomotricità.

Art. 11a cpv. 1 lett. c

1È necessaria una visita da parte di un medico di fiducia o di un istituto incaricato degli esami speciali designato dall’autorità cantonale per i candidati:

c. abrogato.

Art. 15 cpv. 2 lett. b

2La licenza per allievo conducente della categoria A è limitata ai motoveicoli con una potenza del motore non superiore a 25 kW e un rapporto della potenza del motore e del peso a vuoto non superiore a 0,16 kW/kg. Ciò non vale per:

b. gli apprendisti meccanici di motoveicoli che sono stati formati da un maestro conducente della categoria A;

Art. 19 cpv. 1

1Chi vuole ottenere la licenza di condurre della categoria A o della sottocategoria A1 deve seguire, entro quattro mesi dal rilascio della licenza per allievo conducente, la formazione pratica di base presso un titolare di una licenza di maestro conducente della categoria A. Art. 24 cpv. 4 lett. b

4Le limitazioni della potenza di cui al capoverso 3 non si applicano a: