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Consultazione 2006/100: Ordinanza che disciplina l'esercizio della professione di maestro conducente (Ordinanza sui maestri conducenti, OMaeC) e altre ordinanze interessate da questa modifica · 15 pagine

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Allegato 2: Progetto della nuova ordinanza sui maestri conducenti

Ordinanza che disciplina l’esercizio della professione di maestro conducente (Ordinanza sui maestri conducenti, OMaeC)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 15, 25 capoverso 2 lettera c, 103 capoverso 1 e 106 della legge federale del

1

19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale,

ordina:

Sezione 1: Introduzione

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina l’ammissione dei maestri conducenti, il loro

perfezionamento e l’esercizio della loro professione.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza ricorrono i termini seguenti:

a. maestro conducente, per i titolari di una licenza di maestro conducente;

b. impiegato, per i maestri conducenti dipendenti;

c. scuola guida, per le aziende che occupano almeno un impiegato;

d. datore di lavoro, per chi, in quanto titolare dell’azienda o superiore, ha facoltà di

impartire ordini all’impiegato;

e. indipendente, per i maestri conducenti che non sono al servizio di un datore di lavoro o non sono soggetti a rapporti di subordinazione, per i loro coniugi, i loro partner in coppia di fatto, i loro ascendenti o discendenti in linea retta e i rispettivi coniugi o partner in coppia di fatto come anche i figli del coniuge;

f. durata del lavoro, per il tempo durante il quale l’impiegato deve tenersi a disposizione del datore di lavoro; essa comprende anche il solo tempo di presenza e le pause inferiori a un quarto d’ora; la durata del lavoro comprende inoltre il tempo durante il quale il lavoratore esercita un’attività lucrativa presso un altro datore di lavoro nonché la durata di un’attività lucrativa indipendente;

g. insegnamento della guida, per la formazione teorica e pratica di allievi conducenti che desiderano conseguire una licenza di condurre o il permesso per il trasporto

professionale di persone conformemente all’articolo 25 dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione (OAC; RS 741.51);

h. durata dell’insegnamento pratico, per il tempo durante il quale il maestro conducente impartisce lezioni di guida pratica a un allievo conducente (anche formazione pratica di base ai sensi dell’articolo 19 OAC);

i. attività professionale: per l’impiegato, l’attività durante la durata del lavoro; per il

maestro conducente indipendente, la durata dell’insegnamento;

k. autorità di vigilanza, per l’autorità che, conformemente al diritto cantonale, è

competente per il controllo delle scuole guida nonché per le attività e le installazioni dei maestri conducenti;

1 RS 741.01