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Consultazione 2006/108: Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure e dell'ordinanza del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure · 8 pagine
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Prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene 341.14 e delle misure - O del DFGP
Art. 2 Supplemento per i laboratori di produzione
Se le aziende industriali di uno stabilimento sono destinate nella misura di due terzi alla produzione industriale, il prezzo di settore per il settore «Lavoro» è moltiplicato per il coefficiente 1,7.
Art. 3 Supplemento per la sicurezza
Il supplemento per la sicurezza ammonta a 35°000 franchi per singolo posto.
Art. 4 Supplemento per le sistemazioni esterne (CCC2 4) in caso di costru-
zione di un nuovo stabilimento
In caso di costruzione di un nuovo stabilimento, il supplemento per i costi relativi alle sistemazioni esterne ammonta all’8,8 per cento dei costi sussidiabili di CCC 1-3 e 5 per singolo posto, compreso l’eventuale supplemento per la sicurezza.
Art. 5 Supplemento per l’arredamento (CCC 9) in caso di costruzione di un
nuovo stabilimento
In caso di costruzione di un nuovo stabilimento, il supplemento per i costi relativi alle attrezzature mobili ammonta al 5,3 per cento dei costi sussidiabili di CCC 1-3 e 5 per singolo posto, compreso l’eventuale supplemento per la sicurezza.
Art. 6 Finanziamento dei costi relativi alle sistemazioni esterne e
all’arredamento (CCC 4 e 9) in caso di trasformazione di uno stabilimento
In caso di trasformazione di uno stabilimento, i costi effettivi relativi alle sistemazioni esterne e alle attrezzature mobili sono sovvenzionate secondo il metodo tradizionale (art. 4 cpv. 1 e 2 della legge federale del 5 ottobre 19843 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure).
Art. 7 Formula di calcolo dei sussidi forfetari per singolo posto in caso di
costruzione di un nuovo stabilimento
La formula di calcolo dei sussidi forfetari per singolo posto di un nuovo stabilimento è:
Superficie in m2 dei settori dello stabilimento tipo × prezzo di settore
(se due terzi sono destinati alla produzione: settore 7 × coefficiente 1,7)
– più supplemento di sicurezza in caso di stabilimento chiuso
– più doppio supplemento di sicurezza in caso di posti di alta sicurezza
Totale intermedio (TI)
2 CCC = Codice dei costi di costruzione
3 RS 341