Progetto
Consultazione 2006/108: Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure e dell'ordinanza del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure · 14 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto
341.1 Progetto per l’indagine
conoscitiva
Maggio 2007
Ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure (OPPM)
del …
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 3 capoverso 1 lettera a, 4 capoverso 2, 6, 7 capoversi 2 e 3, 9 capoverso 2 e 18 capoverso 1 della legge federale del 5 ottobre 19841 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure (detta qui di seguito «legge»),
ordina:
Capitolo 1: Sussidi d’esercizio agli istituti d’educazione
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Condizioni per il riconoscimento
1 La Confederazione concede sussidi d’esercizio (art. 5 della legge) ai Cantoni in favore di istituti per fanciulli, adolescenti e giovani adulti (istituti d’educazione) riconosciuti come sussidiabili.
2L’Ufficio federale di giustizia (UFG) riconosce come sussidiabili gli istituti d’educazione alle condizioni seguenti:
a. una pianificazione cantonale o intercantonale dell’esecuzione delle pene e delle misure o dell’aiuto alla gioventù dimostra che l’istituto risponde a una necessità (art. 3 cpv. 1 lett. a della legge). Alla prova della necessità si applica l’articolo 2;
b. l’istituto dispone di almeno sette posti;
c. l’istituto comprova almeno 1900 giorni di permanenza all’anno. Sono fatti salvi gli istituti nuovi e con mandato speciale;
1 RS 341