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Consultazione 2006/108: Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure e dell'ordinanza del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure · 14 pagine

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341.1 Progetto per l’indagine

conoscitiva

Maggio 2007

Ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure (OPPM)

del …

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 3 capoverso 1 lettera a, 4 capoverso 2, 6, 7 capoversi 2 e 3, 9 capoverso 2 e 18 capoverso 1 della legge federale del 5 ottobre 19841 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure (detta qui di seguito «legge»),

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Capitolo 1: Sussidi d’esercizio agli istituti d’educazione

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Condizioni per il riconoscimento

1 La Confederazione concede sussidi d’esercizio (art. 5 della legge) ai Cantoni in favore di istituti per fanciulli, adolescenti e giovani adulti (istituti d’educazione) riconosciuti come sussidiabili.

2L’Ufficio federale di giustizia (UFG) riconosce come sussidiabili gli istituti d’educazione alle condizioni seguenti:

a. una pianificazione cantonale o intercantonale dell’esecuzione delle pene e delle misure o dell’aiuto alla gioventù dimostra che l’istituto risponde a una necessità (art. 3 cpv. 1 lett. a della legge). Alla prova della necessità si applica l’articolo 2;

b. l’istituto dispone di almeno sette posti;

c. l’istituto comprova almeno 1900 giorni di permanenza all’anno. Sono fatti salvi gli istituti nuovi e con mandato speciale;

1 RS 341