Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/114: Ordinanza del DATEC sulla metodica e le condizioni marginali per la verifica dei criteri per la messa fuori servizio temporanea di centrali nucleari · 8 pagine

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II. Spiegazioni delle singole disposizioni

Capitolo 1: Oggetto

Art. 1 Oggetto

Nella presente ordinanza vengono disciplinate la metodica e le condizioni marginali per la valutazione dei criteri di messa fuori servizio. I tre criteri MFS secondo l’articolo 44 capoverso 1 OENu si applicano alle centrali nucleari, ma non ad impianti nucleari con esiguo potenziale di pericolo (vedi art. 22 OE-Nu), depositi, impianti di preparazione, lavorazione o impianti medici. Questi impianti non hanno né un circuito primario, né un contenitore. Gli impianti nucleari esistenti con esiguo potenziale di pericolo non dispongono nemmeno di un proprio dispositivo di raffreddamento del nocciolo. Il raffreddamento del nocciolo viene assicurato tramite convezione. Inoltre, per impianti nucleari con esiguo potenziale di pericolo, in caso d’incidente le dosi limite secondo l’articolo 94 possono essere rispettate. Per ciò questa ordinanza concerne esclusivamente le centrali nucleari.

Capitolo 2: Messa fuori servizio a causa di errori di riferimento

Gli errori di riferimento possono restare sconosciuti ed essere scoperti solo a seguito di eventi, perizie o anche nuove conoscenze o valutazioni scientifiche. Nel caso della valutazione dei criteri di messa fuori servizio, l’analisi dell’evento assume quindi un ruolo fondamentale. È compito del titolare della licenza verificare, nel caso di eventi, se il riferimento attuale dell’impianto è ancora corretto.

Art. 2 Verifica del riferimento

Il capoverso 1 rafforza la responsabilità del titolare della licenza. Egli è obbligato ad attivarsi non appena suppone che nel suo impianto, a seguito di un errore di riferimento, un criterio MFS potrebbe essere offeso. Inoltre deve seguire in particolare lo stato della scienza e della tecnica come pure le esperienze d’esercizio di impianti paragonabili e valutarne l’importanza per il suo impianto (vedi art. 36 OENu).

Il capoverso 1 stabilisce inoltre in quali casi il titolare della licenza deve prevedere una verifica urgente del riferimento. La verifica deve avvenire quando nel proprio impianto si verificano eventi o riscontri che nella scala di valutazione degli incidenti INES dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) sono classificati al livello 1 o più in alto (vedi allegato 6 OENu).

Inoltre deve effettuare una verifica se in una centrale paragonabile in Svizzera o all’estero si verificano eventi o riscontri che nella scala di valutazione degli incidenti INES sono classificati al livello 2 o più in alto. Eventi del livello INES 2 vengono definiti come "avaria" e divulgati mondialmente attraverso l’Incident Reporting System della AIEA. Solo gli eventi a partire dal livello 2 sottostanno all’obbligo di notificazione. Inoltre anche l’autorità di vigilanza può ordinare in ogni momento una verifica del riferimento.