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Consultazione 2006/115: Ordinanza sulla protezione dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale (Ordinanza sui prati secchi) · 100 pagine

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Ordinanza sulla protezione dei prati e pascoli secchi d’importanza nazionale (Ordinanza sui prati secchi)

del AVAMPROGETTO 15.12.06

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 18a capoversi 1 e 3 della legge federale del 1° luglio 19661 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN),

ordina:

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza protegge e valorizza i prati e pascoli secchi (prati secchi) d’importanza nazionale, tenendo conto di un’agricoltura e di un’economia forestale sostenibili.

Art. 2 Inventario federale

L’inventario federale dei prati e pascoli secchi d’importanza nazionale (inventario dei prati secchi) comprende gli oggetti di cui all’allegato 1.

Art. 3 Descrizione degli oggetti

1 La descrizione degli oggetti è pubblicata separatamente. In quanto allegato 2, la pubblicazione è parte integrante della presente ordinanza.

2 La pubblicazione può essere consultata in ogni momento presso l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e presso i Cantoni. Questi ultimi designano i servizi competenti.

Art. 4 Delimitazione degli oggetti

1 I Cantoni, dopo aver consultato i proprietari fondiari, i gestori e gli usufruttuari, stabiliscono i confini esatti degli oggetti.

2 In caso di strategie e piani settoriali della Confederazione che contengono un riferimento spaziale a un determinato oggetto, i Cantoni consultano anche i servizi federali competenti.

3 Se non sono stati ancora stabiliti i confini esatti, l’autorità cantonale competente adotta, su richiesta, una decisione d’accertamento relativa all’appartenenza di un

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