Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/115: Ordinanza sulla protezione dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale (Ordinanza sui prati secchi) · 11 pagine
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Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC
Ufficio federale dell’ambiente UFAM
Divisione Gestione delle specie
Riferimento/Numero d’incarto: F133-0605
Rapporto esplicativo concernente l’ordinanza sulla protezione dei prati e pascoli secchi d’importanza nazionale (Ordinanza sui prati secchi)
Versione per l’indagine conoscitiva
1 Situazione iniziale
Secondo l’articolo 18a capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN, RS 451) il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, determina i biotopi di importanza nazionale, stabilisce la loro ubicazione e indica gli obiettivi di protezione.
I prati e i pascoli secchi di importanza nazionale (PPS) costituiscono l’oggetto della presente ordinanza. I PPS appartengono alle praterie secche che devono essere conservate in quanto habitat degni di protezione secondo l’articolo 18 capoverso 1bis LPN. I PPS devono la loro esistenza soprattutto ad un’utilizzazione agricola estensiva plurisecolare e costituiscono un elemento caratteristico del nostro paesaggio rurale. La salvaguardia e il sostegno di aziende agricole gestite secondo i principi della sostenibilità costituiscono quindi dei fattori di successo decisivi per conservare e valorizzare tali habitat pregiati.
Ai Cantoni è stato assegnato il compito di disciplinare la protezione e la manutenzione dei biotopi d’importanza nazionale, prendendo tempestivamente gli opportuni provvedimenti e badando alla loro esecuzione (art. 18a cpv. 2 LPN). In primo luogo va promossa un’adeguata utilizzazione agricola e forestale di tali biotopi, di regola in base ad accordi conclusi con gli usufruttuari (proprietari fondiari e gestori; art. 18c cpv. 1 LPN). I proprietari fondiari e i gestori che, nell’interesse della protezione perseguita, ne limitano l’utilizzazione attuale oppure forniscono una prestazione senza ricavarne un reddito economico corrispondente hanno diritto a un’adeguata indennità. Attualmente è ancora in vigore l’articolo 18d LPN, secondo cui la Confederazione contribuisce al finanziamento delle misure di protezione e di manutenzione accordando indennità che coprano il 60–90 per cento delle spese. A partire dal 1º gennaio 2008, il sistema di sovvenzionamento federale cambierà radicalmente in seguito alla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC). L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) stabilirà infatti dei forfait per la concessione delle indennità. Ciò significa che scompariranno sia le aliquote dei sussidi sia i supplementi in virtù della capacità finanziaria. In futuro, pertanto, i Cantoni riceveranno un importo fisso per le prestazioni fornite, che saranno previamente concordate nel quadro di appositi accordi programmatici. Oltre che sull’importanza degli oggetti da proteggere, l’ammontare delle indennità si basa sulla qualità e sulla quantità delle prestazioni fornite, sul grado di minaccia a cui sono esposti gli
1/11 18.64/2005-00425/01/02/04/F133-0605