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Consultazione 2006/115: Ordinanza sulla protezione dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale (Ordinanza sui prati secchi) · 100 pagine

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Ordinanza sui prati secchi RU 200.

Art. 8 Misure di protezione e di manutenzione

1 I Cantoni, dopo aver consultato i proprietari fondiari, i gestori e gli usufruttuari interessati, adottano le misure di protezione e di manutenzione atte al raggiungimento dell’obiettivo di protezione. In tale ambito è rivolta una particolare attenzione alla conservazione e all’incentivazione di un’utilizzazione agricola e selvicolturale adeguata e sostenibile. Le misure sono, di norma, oggetto di accordi tra l’autorità competente a livello cantonale e gli interessati.

2 I Cantoni provvedono in particolare affinché:

a. i piani e le prescrizioni che disciplinano l’utilizzazione ammissibile del suolo secondo la legislazione sulla pianificazione del territorio tengano conto in maniera adeguata della presente ordinanza;

b. vengano realizzati soltanto impianti e costruzioni o modificazioni del terreno che non contrastano con l’obiettivo di protezione;

c. le utilizzazioni esistenti e quelle nuove, legate in particolare all’agricoltura e all’economia forestale, come pure l’utilizzazione a fini turistici e ricreativi siano conformi all’obiettivo di protezione;

d. gli elementi strutturali degli oggetti siano conservati e, qualora ciò sia utile per il raggiungimento dell’obiettivo di protezione, migliorati o creati ex novo;

e. siano valorizzate le specie vegetali e animali rare e minacciate nonché le loro biocenosi;

Art. 9 Scadenze

1 Le misure di cui all’articolo 4 capoverso 1 e all’articolo 8 devono essere adottate entro sei anni dall’iscrizione degli oggetti nell’allegato 1.

Art. 10 Protezione preventiva

Finché non adottano misure di protezione e di manutenzione, i Cantoni si impegnano con adeguate misure urgenti a evitare il deterioramento dello stato degli oggetti.

Art. 11 Eliminazione dei pregiudizi

I Cantoni provvedono, ogni qualvolta se ne presenti l’occasione, affinché i pregiudizi arrecati agli oggetti vengano eliminati nella misura del possibile.

Art. 12 Obblighi della Confederazione

1 Nell’ambito della loro attività, le autorità e i servizi della Confederazione nonché i suoi istituti e le sue aziende sono tenuti a conservare intatti gli oggetti conformemente all’obiettivo di protezione.

2 Essi adottano le misure previste dagli articoli 8, 10 e 11 nei settori in cui sono competenti in virtù della pertinente legislazione speciale.