Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/119: L'estensione del mandato dell'Accordo fra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia (Europol) del 24 settembre 2004 · 4 pagine

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Contenuto dell’estensione del mandato

S’intende estendere il mandato dell’Accordo alle categorie di reati riportate di seguito (cfr. anche il messaggio concernente l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Ufficio europeo di polizia, FF 2005 868 ss.).

Europol non designa singole categorie di reati. Pertanto la Svizzera può scegliere unilateralmente i settori. Per farlo si rinvia a precise disposizioni penali del diritto nazionale. Il rinvio è dinamico, ovvero le disposizioni penali del diritto nazionale nuove o rivedute che rientrano in una delle categorie riportate di seguito, saranno a loro volta applicate.

Il mandato è esteso alle seguenti categorie di reati:

ƒ omicidio intenzionale e lesioni gravi: art. 111-113 e 122 del Codice penale (RS 311.0);

ƒ traffico illecito di organi e di tessuti umani: art. 32 e 34 della legge sulla medicina della procreazione (RS 810.11), art. 24 della legge sulle cellule staminali (RS 810.31); art. 69 e 70 della legge sui trapianti1;

ƒ rapimento, sequestro di persona e presa d’ostaggio: art. 183-185 del Codice penale;

ƒ razzismo e xenofobia: art. 261bis del Codice penale;

ƒ furto organizzato: art. 139 cpv. 3 e 140 cpv. 3 del Codice penale2;

ƒ traffico illecito di beni culturali: art. 24 della legge sul trasferimento dei beni culturali (RS 444.1);

ƒ truffa: art. 146 del Codice penale;

ƒ estorsione: art. 156 del Codice penale;

ƒ contraffazione e pirateria di prodotti: art. 155 del Codice penale, art. 61, 62 e 64 della legge sulla protezione dei marchi (RS 232.11), art. 41 della legge sul design (RS 232.12), art. 81 della legge sui brevetti (RS 232.14), art. 67 e 69 della legge sul diritto d’autore (RS 231.1);

ƒ falsificazione e traffico di documenti ufficiali: art. 251-253 e 317 del Codice penale);

ƒ criminalità informatica: art. 143, 143bis, 144bis, 147 e 197 cpv. 3bis del Codice penale;

ƒ corruzione: art. 322ter-322octies n. 3 del Codice penale;

ƒ traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi: art. 33 della legge sulle armi (RS 514.54), art. 37 cpv. 1 della legge sugli esplosivi (RS 941.41), art. 33-35 della legge sul materiale bellico (RS 514.51);

1 L’8.10.2004 le Camere federali hanno approvato la legge sui trapianti la cui entrata in vigore è prevista il 1.7.2007. 2 Il Consiglio dell’UE ha dichiarato che il termine “furti organizzati” utilizzato in alcune versioni linguistiche include anche le “rapine organizzate”, GU C 362 del 18.12.2001, p. 2.