Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/119: L'estensione del mandato dell'Accordo fra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia (Europol) del 24 settembre 2004 · 4 pagine

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ƒ traffico illecito di specie animali protette: art. 28 della legge sulla protezione degli animali (RS 455), art. 23 dell’ordinanza sulla conservazione delle specie (RS 453), art. 17 cpv. 1 lett. c della legge sulla caccia (RS 922.0);

ƒ traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette: art. 24 cpv. 1 lett. d della legge sulla protezione della natura e del paesaggio (RS 451);

ƒ criminalità ambientale: art. 60 della legge sulla protezione dell’ambiente (RS 814.01), art. 24-24e della legge sulla protezione della natura e del paesaggio, art. 42-45 della legge sulla foreste (RS 921.0), art. 70 della legge sulla protezione delle acque (RS 814.20), art. 16-20 della legge sulla pesca (RS 923.0), art. 35 della legge sull’ingegneria genetica (RS 814.91), art. 43, 43a della legge sulla radioprotezione (RS 814.50);

ƒ traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita: art. 11f della legge che promuove la ginnastica e lo sport (RS 415.0), art. 48 cpv. 1 lett. d della legge sulle derrate alimentari (RS 817.0), art. 86 della legge sugli agenti terapeutici (RS 812.21).

Il caso particolare del riciclaggio di denaro

Il mandato attuale disciplina in modo speciale il riciclaggio di denaro (art. 3 cpv. 1 dell’Accordo). Questa disposizione consente di cooperare con Europol per combattere il riciclaggio di denaro soltanto se è collegato a un reato contemplato dal mandato. In altre parole si presuppone l’esistenza di un reato preliminare contenuto nel mandato.

Con l’estensione del mandato questo principio viene mantenuto. Pertanto il riciclaggio di denaro rientra nella cooperazione soltanto se collegato a un reato contemplato dal mandato. Inoltre questa norma viene precisata nel senso che il reato preliminare dev’essere un crimine ai sensi della legislazione svizzera (art. 305bis del Codice penale).

Conseguenze

Il referente nazionale per la cooperazione con Europol è l’Ufficio federale di polizia (art. 5 dell’Accordo). La competenza rimane immutata anche in seguito all’estensione del mandato.

Con l’estensione del mandato su nuovi delitti, è necessario cambiare l’ordinanza sul sistema d’informazione della Polizia giudiziaria federale (Ordinanza JANUS), così da permettere la memorizzazione generale dei dati Europol nel sistema JANUS.

Si prevede che fedpol avrà bisogno complessivamente di un altro posto per cooperare con Europol. È possibile soddisfare tale fabbisogno con l’attuale effettivo.

L’estensione del mandato si ripercuote anche sui Cantoni, poiché compete ai Cantoni indagare sulla maggior parte dei nuovi reati. Il dispendio complementare è diverso secondo cantone e tipo di delitto. Per cantone però non sarà considerevole.