Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo
1 Aspetti principali del progetto
1.1 Situazione iniziale
1.1.1 In generale
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) costituisce, insieme all’imposta federale diretta, la fonte principale delle entrate della Confederazione. Essa permette di far fronte al 40 per cento circa del fabbisogno finanziario della Confederazione. Nel 2005 il gettito dell’imposta sul valore aggiunto ammontava a 18 119 miliardi di franchi.
Giusta l’articolo 130 capoverso 1 della Costituzione federale1, la Confederazione può riscuotere un’imposta sul valore aggiunto, con un’aliquota massima del 6,5 per cento, sulle forniture di beni e sulle prestazioni di servizi, compreso il consumo proprio, nonché sulle importazioni. Dal 1° gennaio 2001 sono in vigore la legge federale del 2 settembre 1999 concernente l’imposta sul valore aggiunto2 e l’ordinanza del 29 marzo 2000 relativa alla legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto3. La legge sull’IVA sostituisce così l’ordinanza del Consiglio federale del 22 giugno 1994 concernente l'imposta sul valore aggiunto in vigore dal 1° gennaio 1995.
Il capoverso 3 dell’articolo 130 Cost. prevede che per il finanziamento dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto può essere maggiorata di 1 punto percentuale al massimo mediante legge federale. Il legislatore ha fatto uso di questa competenza il 1°gennaio 19994. In virtù dell’articolo 196 numero 3 capoverso 2 lettera e Cost., per finanziare i grandi progetti ferroviari (NFTA) il Consiglio federale ha aumentato di 0,1 punti percentuali le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto. A partire dal 1°gennaio 2001 le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto ammontano al 7,6 per cento (aliquota normale), al 2,4 per cento (aliquota ridotta) e al 3,6 per cento (aliquota speciale per le prestazioni del settore alberghiero).
Nella votazione popolare del 28 novembre 2004, Popolo e Cantoni hanno approvato il decreto federale del 19 marzo 2004 concernente un nuovo ordinamento finanziario5, creando in tal modo una nuova base costituzionale per le entrate della Confederazione per il periodo successivo al 2006. Questo significa che sino al 2020 la Confederazione avrà la facoltà di riscuotere un’imposta sul valore aggiunto.
L’imposta sul valore aggiunto è applicata in Svizzera da oltre dieci anni. Questa imposta sulla cifra d’affari ha dato invero buoni risultati, tuttavia in determinati settori si ravvisa la necessità di intervenire come dimostrano6 il rapporto concernente i miglioramenti dell’imposta sul valore aggiunto (rapporto «10 anni di imposta sul valore aggiunto») e il rapporto dell’incaricato della riforma dell’imposta sul valore aggiunto, Peter Spori.
1 Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999, (Cost.; RS 101).
2 LIVA; RS 641.20.
3 OLIVA; RS 641.201.
4 Decreto federale del 20 marzo 1998 sull’aumento delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto a favore dell’AVS/AI (RS 641.203) e art. 36 cpv. 1–3 LIVA.
5 FF 2004 pag. 1175.
6 Cfr. numeri 1.1.3 e 1.1.4.