Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

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Diritto del contribuente di ricorrere direttamente al art. 77 cpv. 2

Tribunale amministrativo federale.

Regolamentazione chiara ed esaustiva delle art. 81 cpv. 6

possibili garanzie.

Ulrteriori misure per agevolare l’incasso. art. 80 - 82

Miglioramenti del diritto penale nel senso di una art. 83 – 88

maggiore essenzialità della materia.

Introduzione dell’autodenunzia non punibile del art. 89

contribuente.

Estensione delle competenze legislative del art. 90 cpv. 2

Consiglio federale.

Garanzia che i tassi d’interesse moratorio e art. 90 cpv. 3 lett. b

rimuneratorio siano stabiliti conformi al mercato.

L’organo consultivo dell’IVA è disciplinato nella art. 91

legge.

Il modulo «Aliquota unica» prevede un’aliquota unica e mantiene ancora soltanto cinque eccezioni all’imposta. Si tratta del modulo che si approssima maggiormente all’IVA ideale. Il modulo “2 aliquote”contiene, oltre all’aliquota normale, un’aliquota ridotta applicabile alle forniture e alle prestazioni di servizi attualmente escluse dall’imposta. I tre moduli si presentano come segue:

Modulo «Aliquota uni-

Modulo «Legge fiscale» Modulo «2 aliquote» ca»

- legge integralmente ri- - legge integralmente ri- - legge integralmente riveduta veduta veduta

- nuova sistematica - nuova sistematica - nuova sistematica

- modifiche in oltre 50 - modifiche in oltre 50 - modifiche in oltre 50 punti rispetto al testo in punti rispetto al testo in punti rispetto al testo in vigore vigore vigore

- aliquota unica - due aliquote:

- 5 eccezioni all’imposta a) aliquota normale per invece delle 25 attuali prestazioni ora imponibili all’aliquota normale, così come per altre prestazioni ora escluse dall’imposta o imponibili all’aliquota ridotta

b) aliquota ridotta per le altre prestazioni ora imponibili all’aliquota ridotta, per le prestazioni di ristorazione (senza