Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 53Fedlex · Rapporto esplicativo
Anche la popolazione è direttamente toccata dall’imposta, visto che è prelevata praticamente ad ogni consumo. Un sistema moderno e ben funzionante di imposta sul valore aggiunto è pertanto indispensabile per gravare il meno possibile la nostra economia. Il sistema attuale non corrisponde più a queste esigenze e la revisione totale della legge concernente l’imposta sul valore aggiunto è di massima urgenza.
L’onere che risulta alle imprese dalla revisione totale della legge è dovuto anzitutto all’indispensabile adeguamento nei processi aziendali. L’entità di questo onere dipende fortemente dal modulo di riforma scelto. L’onere di riconversione è molto più importante se invece di introdurre le modifiche secondo il modulo «Legge fiscale» (n. 2.1 e 3.1), vengono imposte prestazioni finora escluse dall’imposta e se vengono modificate le aliquote (moduli «Aliquota unica» o «2 aliquote»; n. 2.2 e 3.2 così come n. 2.3 e 3.4). Se nel primo caso i costi a carico dei contribuenti dovrebbero essere nell’ordine di decine di milioni, nel caso dei moduli «Aliquota unica» o «2 aliquote» i costi di riconversione potrebbero salire rapidamente a parecchie centinaia di milioni di franchi.
Gli utili in fatto di efficienza della riforma di legge consentono d’altra parte sensibili risparmi di costi che compensano rapidamente i costi di transizione.
Le finanze della Confederazione non sono di massima gravate dal progetto di revisione perché la riforma – come già menzionato – persegue la neutralità del gettito fiscale. In tutte le varianti di revisione le aliquote di imposta sono state stabilite in modo tale che la Confederazione non realizza né maggiori né minori entrate.
Nel quadro di due diverse perizie si sta attualmente esaminando in quale misura la riforma – in particolare il modulo «Aliquota unica» (n. 3.2) – genera maggiori entrate fiscali a medio e lungo termine.
Il progetto di revisione non comporta nuovi compiti per la Confederazione.
1.6 Diritto comparato
1.6.1 Unione europea
Per il tramite di due direttive dell’11 aprile 1967 è stato compiuto a livello europeo un primo passo verso l’armonizzazione delle imposte sulle cifre d’affari negli Stati membri della Comunità europea, nel senso che l’imposta onnifase con deduzione dell’imposta precedente (la cosiddetta imposta sul valore aggiunto) è stata definita come il tipo di imposta sulla cifra d’affari applicabile dalla Comunità63.
Con la ratifica della Sesta Direttiva del 17 maggio 1977, il Consiglio della Comunità europea ha avviato la seconda fase dell’armonizzazione dell’imposta sulla cifra d’affari64. La Sesta Direttiva – che ha per oggetto l’istituzione di una base fiscale unitaria di calcolo per il sistema comune di imposta sul valore aggiunto – persegue giocoforza un allineamento giuridico fin nei minimi particolari per realizzare una base di calcolo uniforme per le entrate della CE e per impedire deviazioni dalla chiave di ripartizione. Come d’altronde le direttive in genere, ad avvenuta adozione questa direttiva è invero vincolante per gli Stati membri solo per quanto concerne l’obiettivo da raggiungere, nel senso che ogni Stato membro conserva ulteriormente
63 GUCE. 71 del 14 aprile 1967, pag. 1301 segg. e pag. 1303 segg.
64 GUCE del 13. 6. 1977 n. L145 pag. 1 segg.