Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 47Fedlex · Rapporto esplicativo
Principio del luogo del destinatario come nuova art. 5 cpv. 1 regola fondamentale per le prestazioni di servizi.
Imposizione delle prestazioni di aircraft manage- art. 5 cpv. 2 lett. f (e ment, di sicurezza di volo e di analisi in funzione contrario) del principio del luogo del destinatario.
Nuova definizione delle condizioni per fare valere art. 7
la deduzione dell’imposta precedente. Libertà della
prova mediante “rifugio sicuro”
Possibilità di comprovare le prestazioni eseguite art. 7
verso l’estero o all’estero, nonché l’ottenimento di
prestazioni dall’estero attraverso il rifugio sicuro.
Limite unico di cifra d’affari minima per art. 9 cpv. 1 l’assoggettamento obbligatorio.
Aumento del limite minimo di cifra d’affari da art. 9 cpv. 1 75’000 a 100’000 franchi.
Per il limite di cifra d’affari sono determinanti le art. 9 cpv. 2 controprestazioni convenute e non più le
controprestazioni ricevute.
L’opzione per l’assoggettamento volontario non è art. 10 vincolata a limiti di cifra d’affari minima.
Estensione dell’opzione dell’assoggettamento delle art. 15 cpv. 1 comunità di proprietà per piani.
Opzione illimitata per le cifre d’affari provenienti art. 15 cpv. 1 lett. b dalla vendita e dalla locazione/affitto di immobili
utilizzati non a scopi abitativi.
Le prestazioni eseguite a un prezzo complessivo art. 16 cpv. 2 possono essere trattate secondo la prestazione
predominante se la prestazione predominante
supera il 70 per cento della controprestazione
complessiva.
Nuova regolamentazione della rappresentanza. art. 17
L’elenco delle prestazioni escluse dall’imposta è art. 18 disciplinato in modo più chiaro ed è più semplice.
La collaborazione tra scuole pubbliche e scuole art. 18 cpv. 1 n. 2 lett. g e riconosciute dallo Stato nonché la collaborazione n. 5 lett. f tra ospedali e altre istituzioni e persone attive nel
settore della medicina umana sono escluse
dall’imposta.
Affrancamento della nozione di “prestazione” dal art. 18 cpv. 2 destinatario della prestazione nell’elenco delle
eccezioni (l’assistenza ai tossicodipendenti è ad
esempio sempre esclusa dall’imposta, anche se il
Comune affida il mandato a un terzo [ad es.
associazione o SA] e il terzo lo fattura al Comune).
Estensione dell’esenzione dall’imposta per agenzie art. 19 cpv. 1 lett. 10