Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

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Principio del luogo del destinatario come nuova art. 5 cpv. 1 regola fondamentale per le prestazioni di servizi.

Imposizione delle prestazioni di aircraft manage- art. 5 cpv. 2 lett. f (e ment, di sicurezza di volo e di analisi in funzione contrario) del principio del luogo del destinatario.

Nuova definizione delle condizioni per fare valere art. 7

la deduzione dell’imposta precedente. Libertà della

prova mediante “rifugio sicuro”

Possibilità di comprovare le prestazioni eseguite art. 7

verso l’estero o all’estero, nonché l’ottenimento di

prestazioni dall’estero attraverso il rifugio sicuro.

Limite unico di cifra d’affari minima per art. 9 cpv. 1 l’assoggettamento obbligatorio.

Aumento del limite minimo di cifra d’affari da art. 9 cpv. 1 75’000 a 100’000 franchi.

Per il limite di cifra d’affari sono determinanti le art. 9 cpv. 2 controprestazioni convenute e non più le

controprestazioni ricevute.

L’opzione per l’assoggettamento volontario non è art. 10 vincolata a limiti di cifra d’affari minima.

Estensione dell’opzione dell’assoggettamento delle art. 15 cpv. 1 comunità di proprietà per piani.

Opzione illimitata per le cifre d’affari provenienti art. 15 cpv. 1 lett. b dalla vendita e dalla locazione/affitto di immobili

utilizzati non a scopi abitativi.

Le prestazioni eseguite a un prezzo complessivo art. 16 cpv. 2 possono essere trattate secondo la prestazione

predominante se la prestazione predominante

supera il 70 per cento della controprestazione

complessiva.

Nuova regolamentazione della rappresentanza. art. 17

L’elenco delle prestazioni escluse dall’imposta è art. 18 disciplinato in modo più chiaro ed è più semplice.

La collaborazione tra scuole pubbliche e scuole art. 18 cpv. 1 n. 2 lett. g e riconosciute dallo Stato nonché la collaborazione n. 5 lett. f tra ospedali e altre istituzioni e persone attive nel

settore della medicina umana sono escluse

dall’imposta.

Affrancamento della nozione di “prestazione” dal art. 18 cpv. 2 destinatario della prestazione nell’elenco delle

eccezioni (l’assistenza ai tossicodipendenti è ad

esempio sempre esclusa dall’imposta, anche se il

Comune affida il mandato a un terzo [ad es.

associazione o SA] e il terzo lo fattura al Comune).

Estensione dell’esenzione dall’imposta per agenzie art. 19 cpv. 1 lett. 10