Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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Infine, è anche possibile limitare essenzialmente la riforma alla modifica dei punti «tecnici» (modulo «Legge fiscale»60). In tal caso rimangono le attuali incrinature del sistema, come in particolare le tre diverse aliquote e le numerose eccezioni all’imposta. Le difficoltà attuali della legge sono ridotte nei limiti del possibile, per semplificarla e renderla più accettabile. Molti dei problemi deplorati – come l’imposizione differenziata di prestazioni analoghe o le disparità di trattamento dei contribuenti – rimangono però irrisolti.
2. È inoltre legittimo chiedersi se i miglioramenti devono essere attuati tramite una
revisione parziale o totale della legge.
I presenti disegni di legge contengono modifiche materiali su oltre 50 punti rispetto alla legislazione in vigore. Ne consegue che numerose disposizioni legali hanno dovuto essere riscritte e adeguate. Considerate le interazioni all’interno stesso della legge, la revisione parziale non è una soluzione ragionevole. Inoltre una revisione parziale costituirebbe un provvedimento “cosmetico” maldestro e raffazzonato. Il Consiglio federale è d’altronde convinto che i miglioramenti essenziali della legge possono essere attuati unicamente tramite una sistematica di legge più attenta e un linguaggio più moderno. A tale scopo è necessaria una revisione totale. In vista dell’attuazione delle proposte di modifica di legge viene pertanto scelta la forma della revisione totale.
1.4 Struttura e articolazione dei disegni di legge
1.4.1 Contenuto dei disegni di legge
Come esposto in precedenza al numero 1.3, la revisione della legge concernente l’imposta sul valore aggiunto è messa in discussione in tre diverse moduli e una varianti supplementare. Il modulo variante «Legge fiscale» non apporta modifiche sostanziali alle tre aliquote e alle eccezioni attuali, ma introduce circa 50 modifiche rispetto alla LIVA in vigore:
Modifiche Realizzate nel D-LIVA
Redditività di riscossione e di pagamento art. 1 cpv. 2
menzionata come principio della legge.
Definizione di altre nozioni importanti per il diritto art. 3
IVA.
Gli importi che il contribuente riceve dal art. 3 lett. h n. 5 e n. 7 destinatario della prestazione a titolo di rimborso
delle spese sostenute in nome e per conto di
quest’ultimo sono non controprestazioni. Lo stesso
vale le imposte sui diritti di entrata e i diritti di
mutazione.
Definizione di “non controprestazioni”, che non art. 3 lett. h, art. 25 cpv. 3 comportano la riduzione della deduzione
dell’imposta precedente.
60 Cfr. n. 1.4.