Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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1.5 Armonizzazione di compiti e di finanze
Nessun’altra imposta è vincolata all’economia e incide in modo tanto tangibile sui processi di produzione come l’imposta sul valore aggiunto. La maggioranza delle imprese con attività in Svizzera è contribuente all’imposta sul valore aggiunto. Nel 2003 erano attive in Svizzera 335’631 imprese61 e i contribuenti IVA erano 311’84462.
Anche la popolazione è direttamente toccata dall’imposta, visto che è prelevata praticamente ad ogni consumo. Un sistema moderno e ben funzionante di imposta sul valore aggiunto è pertanto indispensabile per gravare il meno possibile la nostra economia. Il sistema attuale non corrisponde più a queste esigenze e la revisione totale della legge concernente l’imposta sul valore aggiunto è di massima urgenza.
L’onere che risulta alle imprese dalla revisione totale della legge è dovuto anzitutto all’indispensabile adeguamento nei processi aziendali. L’entità di questo onere dipende fortemente dal modulo di riforma scelto. L’onere di riconversione è molto più importante se invece di introdurre le modifiche secondo il modulo «Legge fiscale» (n. 2.1 e 3.1), vengono imposte prestazioni finora escluse dall’imposta e se vengono modificate le aliquote (moduli «Aliquota unica» o «2 aliquote»; n. 2.2 e 3.2 così come n. 2.3 e 3.4). Se nel primo caso i costi a carico dei contribuenti dovrebbero essere nell’ordine di decine di milioni, nel caso dei moduli «Aliquota unica» o «2 aliquote» i costi di riconversione potrebbero salire rapidamente a parecchie centinaia di milioni di franchi.
Gli utili in fatto di efficienza della riforma di legge consentono d’altra parte sensibili risparmi di costi che compensano rapidamente i costi di transizione.
Le finanze della Confederazione non sono di massima gravate dal progetto di revisione perché la riforma – come già menzionato – persegue la neutralità del gettito fiscale. In tutte le varianti di revisione le aliquote di imposta sono state stabilite in modo tale che la Confederazione non realizza né maggiori né minori entrate.
Nel quadro di due diverse perizie si sta attualmente esaminando in quale misura la riforma – in particolare il modulo «Aliquota unica» (n. 3.2) – genera maggiori entrate fiscali a medio e lungo termine.
Il progetto di revisione non comporta nuovi compiti per la Confederazione.
1.6 Diritto comparato
1.6.1 Unione europea
Per il tramite di due direttive dell’11 aprile 1967 è stato compiuto a livello europeo un primo passo verso l’armonizzazione delle imposte sulle cifre d’affari negli Stati membri della Comunità europea, nel senso che l’imposta onnifase con deduzione dell’imposta precedente (la cosiddetta imposta sul valore aggiunto) è stata definita come il tipo di imposta sulla cifra d’affari applicabile dalla Comunità63.