Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 57Fedlex · Rapporto esplicativo

Con la ratifica della Sesta Direttiva del 17 maggio 1977, il Consiglio della Comunità europea ha avviato la seconda fase dell’armonizzazione dell’imposta sulla cifra d’affari64. La Sesta Direttiva – che ha per oggetto l’istituzione di una base fiscale unitaria di calcolo per il sistema comune di imposta sul valore aggiunto – persegue giocoforza un allineamento giuridico fin nei minimi particolari per realizzare una base di calcolo uniforme per le entrate della CE e per impedire deviazioni dalla chiave di ripartizione. Come d’altronde le direttive in genere, ad avvenuta adozione questa direttiva è invero vincolante per gli Stati membri solo per quanto concerne l’obiettivo da raggiungere, nel senso che ogni Stato membro conserva ulteriormente la propria imposta sulla cifra d’affari; la libertà degli Stati membri di decidere in merito alla realizzazione di questo obiettivo è però limitata in ampia misura dai numerosi dettagli dell’obiettivo prestabilito. La libertà residua di strutturazione è inoltre ridotta dagli obblighi di consultazione. La Sesta Direttiva CE è articolata come una legge tributaria. Essa è talvolta designata come modello di legge concernente l’imposta sul valore aggiunto, rispettivamente come «codice dell’imposta sul valore aggiunto».

Quando anche in Svizzera si incominciò a valutare il passaggio dall’imposta sulla cifra d’affari all’imposta sul valore aggiunto, fu d’obbligo orientarsi su questa Sesta Direttive della CE. Già la maggior parte delle norme fondamentali dell’ordinanza del Consiglio federale del 22 giugno 1994 concernente l’imposta sul valore aggiunto (OIVA) corrispondeva alla Sesta Direttiva CE. Anche più tardi, nell’ambito dei lavori relativi all’attuale legge concernente l’imposta sul valore aggiunto, la compatibilità con la legislazione dell’UE ha sempre costituito un importante fattore. Ciononostante, l’imposta svizzera sul valore aggiunto si differenzia in alcuni punti importanti dalla normativa dell’UE, come ad esempio nella definizione della nozione di «fornitura», nel trattamento fiscale di doni e sussidi o anche per quanto riguarda la base di calcolo del consumo proprio65.

Anche oggi esiste di principio unanimità di consenso sulla necessità di mantenere la compatibilità col sistema di imposta sul valore aggiunto dell’UE. In questo contesto assume però maggiore rilievo il conseguimento della «compatibilità di risultato», piuttosto che forzare la compatibilità della tecnica normativa. Talune diversità di tecnica normativa rispetto all’UE possono anche essere ammesse. Su alcuni punti i presenti disegni di legge contemplano volutamente deviazioni rispetto alla normativa dell’UE, quando si dimostrano necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti nel numero 1.2. A queste deviazioni sono nondimeno posti limiti naturali:

1. occorre innanzitutto garantire che la nostra economia svizzera di esportazione disponga nel traffico transfrontaliero dei medesimi vantaggi della concorrenza estera;

2. occorre inoltre evitare che gli offerenti esteri beneficino sul mercato svizzero di vantaggi in materia di imposta sul valore aggiunto.

Poiché l’IVA colpisce normalmente tutte le transazioni commerciali e dato che l’economia svizzera è in stretti rapporti con l’economia europea, l’applicazione di questi principi è condizionata ad una necessaria ampia armonizzazione con la legislazione dell’UE, nonostante intenzioni discordi. Nelle relazioni transfrontaliere devono essere in ogni modo evitate doppie imposizioni e doppie non imposizioni.

65 Cfr,. in merito le spiegazioni dettagliate al n. 4.4