Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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membri si delinea inoltre una chiara tendenza all’aumento delle aliquote di imposta sul valore aggiunto poiché in futuro il bilancio degli Stati dovrà essere finanziato in maggior misura tramite questa imposta.
Anche se la maggiore parte dei Paesi dell’OCSE conoscono l’imposta sul valore aggiunto, esistono notevoli differenze quanto alle modalità di attuazione nei diversi Paesi. Ciò concerne persino i Paesi dell’UE che sono membri dell’OCSE, sebbene per il tramite della Sesta Direttiva CE70 detti Paesi abbiano una base legale unitaria di riscossione dell’imposta sul valore aggiunto. Le differenze consistono in particolare nell’applicazione di diverse aliquote ridotte e numerose eccezioni e normative speciali sovente riconducibili a interessi estranei alla fiscalità. Anche il tasso dell’aliquota varia notevolmente da un Paese all’altro: nel Giappone è del 5 percento, mentre nei Paesi come Danimarca, Ungheria e Svezia è del 25 percento. Nella maggior parte degli Stati membri (23 su 29) l’aliquota di imposta è compresa tra il 15 e il 25 percento, il che corrisponde a un’aliquota media del 17,7 percento per tutti gli Stati membri71.
Gli Stati membri dell’OCSE hanno riconosciuto che un sistema d’imposta sul valore aggiunto uniforme, chiaramente strutturato e armonizzato è indispensabile al buon funzionamento dell’economia e del commercio internazionale. Per questo motivo l’OCSE sviluppa le cosiddette «International VAT/GST GCodice IVAelines», destinate a fornire in futuro un valido sostegno ai Paesi interessati alla strutturazione della loro imposta sul valore aggiunto, in modo analogo a un modello di convenzione.
L’OCSE considera inoltre i seguenti fattori72 come indispensabili a un’imposta sul valore aggiunto efficiente e a basso costo sia per i contribuenti, sia per le autorità fiscali :
• un’ampia base di calcolo per l’aliquota normale;
• un numero possibilmente basso di eccezioni all’imposta e di aliquote ridotte;
• un limite minimo di cifra d’affari che consenta di liberare le piccole aziende dall’assoggettamento all’imposta e di concentrarsi su quelle fiscalmente più significative.
La seguente tabella dà una panoramica sull’imposizione del consumo in alcuni Paesi dell’OCSE nell’anno 2005. Non vi figurano i Paesi dell’UE (vedi allegato 2).
70 Cfr. n. 1.6.1
71 Consumption Tax Trends, OECD 2006, pag. 39.
72 Consumption Tax Trends, OECD 2006, pag. 24.