Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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I numeri 2.1 a 2.3 e 4.4 qui appresso illustrano in quale portata le singole disposizioni del presente disegno di legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto sono in sintonia o meno con la legislazione europea, in particolare con la Sesta Direttiva UE.
La seguente tabella orienta sulle aliquote d’imposta vigenti nei Paesi limitrofi dell’UE e in Svizzera (stato: 1° settembre 2006). Una panoramica delle aliquote d’imposta in tutti gli Stati dell’UE è presentata nell’allegato 2.
Paesi limitrofi Aliquota Aliquota ridotta66 Aliquota normale zero67
Germania 19 7 no
Francia 19,6 2,1 / 5,5 no
Italia 20 4 / 10 sì
Austria 20 10 / 12 no
Svizzera 7,6 2,4 / 3,6 sì
UE (media)20
Fonte: Commissione europea; DOK/1829/2006-DE.
1.6.2 Paesi dell’OCSE68
Anche negli Stati membri dell’OCSE l’imposta sul consumo costituisce un’importante fonte di entrate per i Governi, dato che le imposte generali e speciali sul consumo rappresentano circa il 30 percento di tutte le entrate degli Stati membri dell’OCSE. In questo contesto l’imposta sul valore aggiunto costituisce la principale forma di imposta in ambito di imposizione del consumo. Solo gli Stati Uniti conoscono ancora una cosiddetta «sales tax», dopo che anche l’Australia è passata nel 2000 all’imposta sul valore aggiunto.
Nel corso degli anni l’imposta sul valore aggiunto ha assunto sempre maggiore importanza nei Paesi dell’OCSE. Dal 1965 la quota media dell’imposta sul valore aggiunto nei Paesi dell’OCSE, espressa in percento del prodotto interno lordo (PIL), è pressoché raddoppiata, passando dal 3,8 percento al 6,9 percento69. Negli Stati
66 L’aliquota ridotta può essere applicata unicamente ai beni e alle prestazioni di servizi secondo l’allegato H alla Sesta Direttiva CE, che comprendono segnatamente gli alimentari e i foraggi, la fornitura d’acqua, i medicinali, la fornitura di libri, i diritti d’entrata a manifestazioni, l’alloggio in alberghi o in stabili simili.
67 L’aliquota zero significa che determinate prestazioni, pur non venendo imposte sul trritorio nazionale, danno diritto alla deduzione totale dell’imposta precedente (esenzione propria). Non sono qui comprese invece le esportazioni che di regola sonpo pure esenti dall’imposta. A titolo transitorio, gli Stati che applicavano già al 1° gennaio 1991 l’aliquota zero a determinate prestazioni secondo l’allegato H alla Sesta Direttiva CE possono continuare a farlo (art. 28 cpv. 2 lett. a Sesta Direttiva CE).
68 I Paesi membri dell’OCSE-sono: Canada, Messico, Stati Uniti, Australia, Giappone, Corea del Sud, Nuova Zelanda, Austria, Belgio, Cechia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italiena, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Spagna, Svezia, Turchia, Gran Bretagna.
69 OECD Revenue Statistics 1965-2004, edizione 2005.