Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 88Fedlex · Rapporto esplicativo
Numero 20. Le prestazioni sovrane restano parimenti escluse dall’imposta per le ragioni spiegate al n. 1.2.3.4. Per motivi di coerenza e chiarezza, le prestazioni sovrane sono menzionate, analogamente a quelle della produzione naturale, nell’elenco delle prestazioni escluse dall’imposta. Non sono previste modifiche di contenuto. Agisce a titolo sovrano chi, per legge, ha la competenza di imporre con una decisione una o più persone ad agire, ad astenersi o a tollerare una situazione. Di regola ciò significa che esiste un rapporto di subordinazione ed una norma di diritto pubblico che costringe il cittadino ad agire in un determinato modo. L’articolo 23 capoverso 2 LIVA enumera una lunga lista di attività che non sono considerate sovrane. Si tratta di prestazioni spesso affidate a terzi che si trovano in tal modo in concorrenza con operatori privati i quali sono tenuti di regola ad imporre la controprestazione. Per evitare al massimo distorsioni concorrenziali di questo tipo, già nell’ambito della legge in vigore (Modifiche della prassi dal 1° luglio 2005) si è provveduto a qualificare come attività professionali commerciali i periodici controlli degli impianti di combustione visto il forte aumento dei comuni che affidano questi compiti a ditte private senza trasferimento del potere decisionale. Con questo criterio l’elenco delle attività professionali o commerciali ha potuto essere parimenti esteso ai controlli obbligatori per legge degli ascensori e degli impianti di trasporto a fune, così come alle misurazioni previste dalla legge. Queste prestazioni sono spesso eseguite a contribuenti che hanno diritto a dedurre l’imposta precedente poiché sono costi sostenuti a scopi imponibili. Sono previsti anche altri cambiamenti in tale senso. Per non dover modificare ogni volta la legge e per mantenere la dovuta flessibilità, queste attività commerciali devono essere disciplinate a livello di ordinanza esecutiva. Il numero 20 contiene la disposizione necessaria per la delega di competenze al Consiglio federale.
In generale occorre rilevare che il diritto in vigore e l’articolo 90 capoverso 2 lettera c D-LIVA attribuiscono al Consiglio federale la competenza di precisare le prestazioni escluse dall’imposta in conformità dell’articolo 18. Le eccezioni devono essere delimitate in modo ancora più preciso a livello di ordinanza esecutiva col risultato di una maggiore flessibilità d’adeguamento secondo le nuove esigenze e conoscenze. Poiché la legge statuisce i criteri fondamentali, questa competenza è giuridicamente difendibile in uno Stato di diritto.
Il capoverso 3 stabilisce che per determinare se una prestazione ai sensi del presente articolo è esclusa dall’imposta ci si fonda sul contenuto della prestazione e non sul destinatario della prestazione. In questo senso è introdotta nella legge una normativa di obbligatorietà generale che – in virtù dell’articolo 4a OLIVA95 entrato in vigore il 1° luglio 2005 – era unicamente applicabile alle cifre d’affari della previdenza sociale, dell’assistenza sociale e della sicurezza sociale, nonché dell’assistenza ai fanciulli e ai giovani. Questa disposizione è destinata a evitare le odierne distorsioni a livello di concorrenza tra catene di creazione di valore aggiunto di strutture diverse generate dalla «teoria della operazioni preliminari».
Art. 19 Prestazioni esenti dall’imposta
Capoverso 1: Le prestazioni esenti dall’imposta (prestazioni propriamente esentate) non provocano una riduzione della deduzione dell’imposta precedente. Il catalogo
95 Ordinanza del 29 marzo 2000 relativa alla legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (OLIVA), RS 641.201.