Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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nell’ambito delle possibilità offerte in questo settore dalla Sesta Direttiva CE agli Stati membri96.
La presente modifica di legge provoca una minore entrata compresa tra 1–2 milioni di franchi e concerne meno di 100 contribuenti.
Il capoverso 3 definisce il criterio dell’esportazione diretta. Il bene non dev’essere stato utilizzato su territorio svizzero e dev’essere esportato direttamente oppure dev’essere depositato in un punto franco, rispettivamente messo sotto controllo doganale (art. 53 cpv. 2 nLD). L’adempimento di questa condizione sine qua non presuppone l’esenzione propria dall’imposta delle forniture ai sensi del capoverso 1 numero 1. Il capoverso 3 consente in particolare di esentare dall’imposta i beni che un fornitore svizzero contribuente vende al suo acquirente estero soltanto se quest’ultimo esporta i beni senza previa utilizzazione. Nella legge attualmente in vigore questo capoverso è sovente all’origine di situazioni insoddisfacenti. Soprattutto nel caso di un cliente non contribuente (B) che consegna ad un fornitore contribuente (A) il bene acquistato presso un terzo (C) nel quadro di un contratto di fornitura; secondo il testo dell’attuale articolo 19 capoverso 4 LIVA il fornitore contribuente (A) non può più trattare in esenzione la sua fornitura (= operazioni a catena con presa a carico della fornitura). Questa limitazione può pregiudicare il principio del Paese di destinazione. La merce è indubbiamente esportata, ma al fornitore contribuente (A) è negata l’esenzione fiscale. È nondimeno possibile evitare una violazione del principio del Paese di destinazione se l’intermediario (B) è iscritto come contribuente nel registro dei contribuenti IVA. In questo caso il primo livello di cifra d’affari (fornitura di A a B) resta senz’altro imponibile ma, per contro, sarebbe possibile l’esenzione dall’imposta al secondo livello (fornitura di B a C). La nuova formulazione del capoverso 3 vuole essere un tentativo di evitare la violazione del principio del Paese di destinazione, ammettendo esportazione diretta per tutti i partecipanti all’esportazione in parola. Questa soluzione è una notevole semplificazione per tutti i contraenti ed evita una tassa occulta.
Capitolo 3: Calcolo dell’imposta e aliquota di imposta Art. 20 Base di calcolo
Il presente articolo corrisponde all’articolo 33 capoversi 1, 3 a 5, e 44 capoversi 2 e 3 LIVA. Le modifiche introdotte sono di natura redazionale.
Il capoverso 6 è stato ampliato rispetto al tenore attuale, nel senso che eccettua dalla controprestazione non soltanto l’imposta sul valore aggiunto dovuta sulla fornitura o sulla prestazione di servizi, ma anche le tasse sui biglietti di entrata e le tasse di mutazione poiché le stesse sono considerate delle non controprestazioni in conformità dell’articolo 3 lettera h numero 7 D-LIVA.
Art. 21 Imposizione dei margini
Il presente articolo corrisponde all’articolo 35 LIVA. La normativa della cosiddetta imposizione dei margini non subisce modifiche rispetto all’ordinamento attuale. Una possibilità di riforma dell’imposizione dei margini è illustrata dal numero 6.9.3 qui appresso.
96 Cfr. art. 28 cpv. 3 lett. b in relazione all’allegato F n. 17 della Sesta Direttiva CE.