Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 92Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 22 Aliquote d’imposta

Le tre aliquote d’imposta e il catalogo delle prestazioni imponibili con l’aliquota ridotta non subiscono modifiche. Come sinora, la fornitura di prodotti commestibili e bevande nell’ambito di prestazioni di ristorazione non soggiace all’aliquota ridotta ma all’aliquota normale applicabile per le prestazioni di ristorazione. Tuttavia, per maggior chiarezza il capoverso 1 lettera a numero 2 stabilisce che anche i cibi e le bevande (eccettuate le bevande alcoliche) venduti nei distributori automatici sono in generale imponibili all’aliquota ridotta. Possono essere in tal modo risolti i complessi problemi di delimitazione che l’AFC ha dovuto affrontare da anni. Il criterio determinante è la prestazione di servizi. Di regola, nei distributori automatici, oltre alla vendita automatizzata non sono effettuate altre prestazioni di servizi, tipo servizio, consulenza, ecc. La norma che la fornitura di prodotti commestibili e bevande senza servizio supplementare sul luogo di consumo non è considerata prestazione di ristorazione è stata introdotta per ragioni di neutralità concorrenziale. Questa regola evita differenze di trattamento fra i diversi contribuenti che forniscono prodotti commestibili e bevande.

Il capoverso 3 precisa che l’aliquota del 7,6 percento corrisponde all’aliquota normale, dato che la legge si riferisce sovente a questo concetto.

Attualmente la formulazione di questo articolo è in generale insoddisfacente. La delimitazione tra prestazioni imponibili all’aliquota normale e prestazioni imponibili all’aliquota ridotta è in parte difficilmente praticabile o non lo è affatto. Il modulo «Aliquota unica» risolve questo problema applicando la medesima aliquota a tutte le prestazioni. I problemi di delimitazione a volte notevoli possono in tal modo essere risolti in modo duraturo e semplice97. Il modulo «2 aliquote» contiene pur sempre un articolo 22 migliorato e più chiaro, anch’esso ideale per evitare i problemi di delimitazione98. Non sono per contro possibili fondamentali modifiche e miglioramenti del catalogo di prestazioni imponibili all’aliquota ridotta senza ripercussioni sulle aliquote d’imposta.

Capitolo 4: Deduzione dell’imposta precedente Art. 23 Imposte precedenti deducibili

Il capoverso 1 corrisponde all’attuale articolo 38 capoverso 1 LIVA. Sono state unicamente effettuate correzioni redazionali in un intento di chiarificazione.

Il capoverso 2 corrisponde all’attuale articolo 38 capoverso 2 LIVA. La lettera d menziona d’ora in poi esplicitamente i regali pubblicitari per i quali la prassi attuale dell’AFC ammette la deduzione dell’imposta precedente99. Non sono pertanto imponibili come consumo proprio i campioni di merci e regali pubblicitari che servono alla realizzazione di operazioni imponibili o esenti dall’imposta. Per motivi semplificativi si rinuncia ad un valore limite a condizione tuttavia che i regali pubblicitari ed i campioni di merci siano utilizzati esclusivamente per scopi aziendali imponibili. Questa estensione è oggettivamente corretta perché contribuisce ad evitare la tassa occulta nelle aziende, sebbene comporti piccole perdite di gettito fiscale. Come sinora, le altre elargizioni a titolo gratuito di regali fino a 300 franchi per destinatario e

97 Cfr. in merito il n. 1.2.

98 Cfr. il Commento dell’articolo 22 nel modulo “2 aliquote”.

99 Cfr. Istruzioni 2001 sull’IVA, nm. 443.