Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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munitario; è infatti determinante se si tratta di istituzioni di diritto pubblico e riconosciute a livello cantonale o federale92. Le nozioni di “insegnamento”, “istruzione”, “perfezionamento”, “riqualificazione professionale”, ecc. sono tutte comprese nel termine “formazione”.
Il numero 5 lettera f è nuovo. Per ridurre i costi, nel settore della formazione capita frequentemente che insegnanti ed infrastrutture e simili siano messi a disposizione in ambito scolastico o di ricerca fra scuole riconosciute dallo Stato (scuole elementari, medie, scuole professionali, università e SUP scuola universitaria professionale, ecc.). Questa collaborazione non deve avere come conseguenza che prestazioni escluse dall’imposta diventino imponibili. Questa nuova disposizione estende notevolmente l’elenco delle prestazioni eseguite nel settore della formazione, che sono escluse dall’imposta. Per esempio, questa disposizione non include solo i conferenzieri ma anche il personale messo a disposizione per l’esecuzione di prestazioni nell’ambito della formazione. Quest’aspetto è rilevante soprattutto per le università che si scambiano assistenti tecnici, supervisori e ricercatori. Poiché questi scambi di personale avvengono in relazione all’obiettivo principale della formazione (anche nelle università), questa estensione dell’esenzione impropria è giustificata. È inoltre risolto il problema delle doppie cattedre.
Il numero 6 evita che i contributi dei membri di associazioni diventino imponibili allorquando raggiungono il limite minimo di cifra d’affari. Se tuttavia, per una prestazione eseguita dall’associazione dev’essere pagato a parte un importo supplementare non coperto dal contributo di membro, questo importo soggiace all’imposta. Di regola, le associazioni non rientrano nelle descritte circostanze, anche se accordano un gran numero di vantaggi svariati in cambio dei contributi dei membri fissati negli statuti.
Il numero 7 corrisponde essenzialmente al contenuto dell’attuale numero 14 anche se il testo è notevolmente sintetizzato. Come è già attualmente il caso l’insieme delle prestazioni di servizi culturali è escluso dall’imposta. Dall’enumerazione del numero 7 risulta che la cerchia delle operazioni escluse può essere interpretata in senso estensivo. In caso di dubbio occorre interpretare questa disposizione nel senso che le manifestazioni non rientranti in una delle categorie enumerate ma che, per loro intrinseca natura, corrispondono ad una di esse siano parimenti escluse dall’imposizione. Devono dunque essere escluse dall’imposta le prestazioni di servizi a carattere culturale che sono eseguite direttamente al pubblico. Un criterio determinante è che il pubblico deve versare una controprestazione ben definita p. es. sotto forma di biglietto d’entrata. Ciò non è il caso, per esempio, quando un musicista o un gruppo musicale viene ingaggiato da un ristorante o albergo per intrattenere i clienti (p. es. un pianista di pianobar); le entrate che il ristoratore o albergatore realizza, aumentando all’occorrenza i prezzi delle consumazioni, devono quindi essere imposte nella loro totalità. La situazione è differente solamente se la prestazione musicale forma oggetto di un supplemento sulle consumazioni fatturato a parte. Soggiacciono parimenti all’imposta le prestazioni preliminari tipo la locazione di sale nel settore alberghiero e la locazione ed il montaggio di installazioni acustiche. Le manifestazioni musicali inglobano tutti i generi di musica. Non importa che il pubblico debba versare la controprestazione direttamente all’artista o all’organizzatore che l’ha ingaggiato per suo proprio conto. Nel caso di rappresentazioni artistiche di
92 Art. 13 lettera A capoverso 1 lett. i e j della Sesta Direttiva CE; cfr. p. es. anche il § 4 n. 21 e
22 D-UStG.