Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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razioni d’ordine sociale e dall’altra parte in considerazione del fatto che alcune di queste operazioni soggiacciono già alla tassa di bollo. Inoltre, non soggiacciono all’imposta neanche le prestazioni di servizi degli agenti e intermediari d’assicurazione. Questa esclusione dall’imposta si estende alle prestazioni che sono eseguite nell’esercizio dell’attività in parola. Si tratta, per esempio, dei consigli dati agli assicurati in materia di assicurazioni, della determinazione e costituzione di coperture assicurative conformi, della rappresentanza degli interessi degli assicurati in caso di infortunio, così come dell’incasso. Ai fini dell’esclusione dall’imposta è determinante che la prestazione sia tipica della professione. Non sono per esempio tipiche della professione di agente d’assicurazione le attività di amministrazione per una compagnia d’assicurazione o le operazioni accessorie tipo la vendita di veicoli danneggiati.
Il numero 12 corrisponde al n. 19 in vigore. Il contenuto non è stato modificato ma il suo tenore è stato semplificato. Questa disposizione esclude dall’imposta, in conformità delle leggi adottate anche nell’Unione Europea, molte prestazioni bancarie. Per ciò che concerne le operazioni di credito, occorre tener presente che l’IVA è un’imposta sul consumo che colpisce le spese del consumatore per l’acquisto di merci, le prestazioni nel settore edilizio e le prestazioni di servizi in territorio svizzero. Se la concessione di crediti fosse imponibile a titolo di prestazione di servizi, tutti i consumatori che sono costretti a chiedere un credito per l’acquisto di beni sarebbero colpiti da un doppio aggravio fiscale poiché dovrebbero sopportare dapprima l’imposta sul credito ottenuto, ed in un secondo tempo l’imposta sull’acquisto dei beni finanziato col credito ottenuto. Occorre inoltre tener presente che l’imposizione della concessione di crediti implicherebbe l’imposizione dei crediti ipotecari, ciò che origina, soprattutto per i crediti ipotecari concessi per la costruzione di appartamenti, un ulteriore aggravio supplementare con ripercussioni sugli affitti assolutamente indesiderabili in materia di politica sociale. Per ciò che concerne la negoziazione di cartevalori, occorre tenere in considerazione che questo genere di operazioni è già imposto nel quadro delle disposizioni della legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB)94. La riscossione dell’IVA in questo settore sarebbe inappropriata come nel settore delle assicurazioni. Dalla struttura del numero 12 risulta che nel settore delle prestazioni bancarie sono imponibili le presentazioni seguenti:
a. la gestione patrimoniale: comprende anche la gestione immobiliare, la gestione del portafoglio (custodia e gestione di cartevalori e partecipazioni nel quadro di un deposito aperto, come anche i collocamenti fiduciari), così come l’amministrazione di successioni;
b. le operazioni d’incasso, ossia l’incasso di crediti.
In questo contesto occorre evidenziare che l’imposizione delle prestazioni di servizi attinenti alla gestione patrimoniale ed alle operazioni d’incasso non è limitata unicamente alle banche; tali prestazioni devono essere imposte anche se i prestatori dei servizi appartengono ad altri settori come p. es. società fiduciarie, uffici d’incasso, studi legali e notarili. Nella misura in cui le operazioni effettuate nel settore del mercato monetario e dei capitali hanno per oggetto merci, le cifre d’affari così realizzate soggiacciono già all’imposta a titolo di forniture di beni. È per esempio il caso del commercio di banconote e monete che hanno un valore di collezione e che non servono come mezzo di pagamento legale o che presentano un interesse dal profilo nu-
94 LTB, RS 641.0