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Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 62 pagine

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b. beni: le cose mobili e immobili, nonché l’energia elettrica,

il gas, il calore, il freddo e simili;

c. prestazione: la concessione, fondata su una relazione giuri-

dica, di un valore economico a titolo oneroso, esclusi l’ammortamento di un debito sotto forma di un mezzo di pagamento generalmente riconosciuto e l’annullamento di una prestazione;

d. fornitura:

1. il trasferimento del potere di disporre economicamente di un bene in nome proprio;

2. la consegna di un bene sul quale sono stati eseguiti lavori, anche se non è stato modificato, ma semplicemente esaminato, verificato, regolato, controllato nel suo funzionamento o sottoposto a un qualsiasi altro trattamento;

3. la messa a disposizione di un bene per l’uso o il godimento;

e. prestazione di servizi: ogni prestazione che non costituisce

fornitura di un bene;

f. impresa: qualsiasi unità economica che esercita indipen-

dentemente in nome proprio un’attività economica diretta al conseguimento duraturo di entrate con prestazioni;

g. controprestazione: tutto ciò che il destinatario, o un terzo in

sua vece, dà in cambio della fornitura o della prestazione di servizi. La controprestazione comprende altresì il risarcimento di tutti i costi, anche se sono fatturati separatamente;

h. non controprestazione: i flussi di mezzi finanziari fuori del

campo d’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, segnatamente:

1. i depositi effettuati in contanti nelle imprese;

2. i dividendi e le altre quote di utili;

3. gli importi versati per il deposito di imballaggi;

4. i pagamenti per il risarcimento danni, l’indennizzo a titolo di riparazione morale e simili;

5. gli importi che il contribuente riceve dal destinatario della prestazione a titolo di rimborso delle spese sostenute in nome e per conto di quest’ultimo, purché il contribuente li designi separatamente (partite di giro);

6. i pagamenti compensativi dei costi che un’unità organizzativa, segnatamente un fondo, effettua per contratto o per legge ad attori all’interno di un settore;

7. le imposte sui diritti di entrata e i diritti di mutazione, nonché la stessa imposta sul valore aggiunto dovuta sulla prestazione;

Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto2