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Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 62 pagine

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delimitazione tra la fornitura di beni e la prestazione di servizi, nonché il luogo della prestazione, in deroga alle disposizioni del presente titolo.

Art. 7 Prova Art. 7 Prova Art. 7 Prova

1Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, la prova per i fatti che fondano l’imposta spetta all’Amministrazione federale delle contribuzioni o, per i fatti che riducono l’imposta al contribuente, all’Amministrazione federale delle dogane.

2Se il contribuente ha contabilizzato il caso specifico, la prova per i fatti che riducono l’imposta non è vincolata ad alcuna forma, fatto salvo il capoverso 4.

3Come prove per i fatti che riducono l’imposta le autorità fiscali della Confederazione riconoscono segnatamente (rifugio sicuro):

a. per la deduzione dell’imposta precedente secondo l’articolo 23: una fattura secondo l’articolo 59 o l’originale del documento d’importazione;

b. per l’esportazione di beni: l’originale del documento d’esportazione unitamente a una fattura secondo l’articolo 59;

c. per la messa a disposizione per l’uso o il godimento di veicoli ferroviari e aeromobili utilizzati prevalentemente all’estero: i documenti riconosciuti nel diritto dei trasporti ferroviari o aerei;

d. per il luogo delle prestazioni di servizi fornite all’estero: una fattura secondo l’articolo 59 unitamente al relativo contratto.

4La prova dell’esportazione di beni nel traffico viaggiatori deve essere fornita mediante il documento d’esportazione nel traffico viaggiatori autenticato dall’Amministrazione federale delle dogane.

5In singoli casi, l’Amministrazione federale delle contribuzioni può far dipendere l’esenzione fiscale dalla regolare dichiarazione nel Paese d’importazione.

6In caso di sospetto di abuso, l’Amministrazione federale delle contribuzioni può far dipendere l’esenzione fiscale futura dell’esportazione di beni di un contribuente dalla presentazione dei documenti di cui al capoverso 3 lettera b.

Art. 8 Indicizzazione Art. 8 Indicizzazione Art. 8 Indicizzazione

Il Consiglio federale decide in merito all’adeguamento degli importi espressi in franchi negli articoli 11, 23, 27, 33 e 54, allorquando l’indice nazionale dei prezzi al consumo è aumen-

Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto5