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Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 62 pagine
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i. fattura: qualsiasi documento con il quale viene conteggiata una controprestazione , indipendentemente da come questo documento viene designato nelle relazioni d’affari;
j. periodo fiscale: l’anno civile o d’esercizio per il quale viene riscossa l’imposta;
k. documento d’importazione: il documento rilasciato dall’Amministrazione federale delle dogane tramite il quale l’imposta all’importazione è tassata con un credito incondizionato o tramite il quale l’imposta all’importazione tassata con un credito condizionato diventa esigibile;
l. documento d’esportazione: il documento rilasciato dall’Amministrazione federale delle dogane tramite il quale un bene è tassato definitivamente per l’esportazione dopo essere uscito dal regime della libera pratica sul territorio svizzero;
m. beni in libera pratica sul territorio svizzero: i beni che si trovano in libera pratica secondo il diritto doganale (art. 48 LD);
n. deduzione dell’imposta precedente: diritto del contribuente di dedurre l’imposta versata o dichiarata sull’acquisto di beni e prestazioni di servizi dall’imposta dovuta sulla cifra d’affari.
Art. 4 Luogo della fornitura Art. 4 Luogo della fornitura Art. 4 Luogo della fornitura
È considerato luogo della fornitura quello:
a. in cui si trova il bene al momento del trasferimento del potere di disporne economicamente, della consegna o della messa a disposizione per l’uso o il godimento;
b. dal quale inizia il trasporto o la spedizione del bene a destinazione dell’acquirente o, su suo ordine, a destinazione di un terzo.
Art. 5 Luogo della prestazione di servizi Art. 5 Luogo della prestazione di servizi Art. 5 Luogo della prestazione di servizi
1Fatto salvo il capoverso 2, si considera luogo della prestazione di servizi il luogo in cui il destinatario ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d’impresa per i quali la prestazione di servizi viene effettuata, oppure, in assenza di simili sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo dal quale svolge la sua attività.
2È considerato luogo della prestazione di servizi:
a. per prestazioni di servizi relative a un fondo (locazione, mediazione, amministrazione, perizia o stima del fondo, prestazioni di servizi in relazione con l’acquisto o la costituzione di diritti reali immobiliari, prestazioni di servizi in
Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto3