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Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 62 pagine

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relazione con la preparazione o il coordinamento di lavori immobiliari quali lavori d’architettura, d’ingegneria e di sorveglianza immobiliare): il luogo in cui si trova il fondo;

b. per prestazioni di trasporto: il luogo in cui si svolge di vol-

ta in volta il trasporto in ragione del tragitto percorso. In caso di trasporti transfrontalieri il Consiglio federale può decidere che brevi tragitti sul territorio svizzero sono considerati effettuati all’estero e viceversa;

c. per attività accessorie ai trasporti, quali operazioni di cari-

co, scarico, trasbordo, registrazione, deposito e attività analoghe: il luogo in cui il prestatore le esegue di volta in volta effettivamente;

d. per prestazioni culturali, artistiche, didattiche (escluso

l’insegnamento a distanza), sportive, di intrattenimento e analoghe, comprese le prestazioni dell’organizzatore: il luogo in cui il prestatore svolge di volta in volta esclusivamente o prevalentemente la sua attività;

e. per prestazioni di servizi nell’ambito della cooperazione

internazionale allo sviluppo e dell’aiuto umanitario: il luogo cui la prestazione di servizi è destinata;

f. il luogo in cui il prestatore ha la sede della sua attività eco-

nomica o uno stabilimento d’impresa a partire dai quali la prestazione di servizi viene effettuata, oppure, in assenza di simili sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo dal quale svolge la sua attività per le seguenti prestazioni di servizi:

1. prestazioni di mediazione;

2. prestazioni di servizi nel settore della sanità, della previdenza sociale e dell’assistenza sociale e alle persone anziane;

3. prestazioni di servizi nel settore della cura dei fanciulli e dei giovani;

4. prestazioni di servizi nel settore della cura del corpo;

5. prestazioni di libero accesso (accesso alla rete, messa a disposizione di tracciati);

6. prestazioni del settore della ristorazione;

7. prestazioni del settore alberghiero;

8. prestazioni di agenzie di viaggio e organizzatori di manifestazioni;

9. prestazioni contro contributi dei membri.

Art. 6 Deroghe alle disposizioni generali Art. 6 Deroghe alle disposizioni generali Art. 6 Deroghe alle disposizioni generali

Per evitare doppie imposizioni, lacune di imposizione o distorsioni della concorrenza, il Consiglio federale può disciplinare la

Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto4