Progetto
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 62 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto
relazione con la preparazione o il coordinamento di lavori immobiliari quali lavori d’architettura, d’ingegneria e di sorveglianza immobiliare): il luogo in cui si trova il fondo;
b. per prestazioni di trasporto: il luogo in cui si svolge di vol-
ta in volta il trasporto in ragione del tragitto percorso. In caso di trasporti transfrontalieri il Consiglio federale può decidere che brevi tragitti sul territorio svizzero sono considerati effettuati all’estero e viceversa;
c. per attività accessorie ai trasporti, quali operazioni di cari-
co, scarico, trasbordo, registrazione, deposito e attività analoghe: il luogo in cui il prestatore le esegue di volta in volta effettivamente;
d. per prestazioni culturali, artistiche, didattiche (escluso
l’insegnamento a distanza), sportive, di intrattenimento e analoghe, comprese le prestazioni dell’organizzatore: il luogo in cui il prestatore svolge di volta in volta esclusivamente o prevalentemente la sua attività;
e. per prestazioni di servizi nell’ambito della cooperazione
internazionale allo sviluppo e dell’aiuto umanitario: il luogo cui la prestazione di servizi è destinata;
f. il luogo in cui il prestatore ha la sede della sua attività eco-
nomica o uno stabilimento d’impresa a partire dai quali la prestazione di servizi viene effettuata, oppure, in assenza di simili sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo dal quale svolge la sua attività per le seguenti prestazioni di servizi:
1. prestazioni di mediazione;
2. prestazioni di servizi nel settore della sanità, della previdenza sociale e dell’assistenza sociale e alle persone anziane;
3. prestazioni di servizi nel settore della cura dei fanciulli e dei giovani;
4. prestazioni di servizi nel settore della cura del corpo;
5. prestazioni di libero accesso (accesso alla rete, messa a disposizione di tracciati);
6. prestazioni del settore della ristorazione;
7. prestazioni del settore alberghiero;
8. prestazioni di agenzie di viaggio e organizzatori di manifestazioni;
9. prestazioni contro contributi dei membri.
Art. 6 Deroghe alle disposizioni generali Art. 6 Deroghe alle disposizioni generali Art. 6 Deroghe alle disposizioni generali
Per evitare doppie imposizioni, lacune di imposizione o distorsioni della concorrenza, il Consiglio federale può disciplinare la
Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto4