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Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 62 pagine
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3La Confederazione versa ai Cantoni l'importo totale all'inizio di ogni anno civile. Fissa le quote dei singoli Cantoni in funzione della popolazione residente.
4I Cantoni versano i mezzi ricevuti dalla Confederazione alle persone di modeste condizioni economiche nel corso dello stesso anno. L'ammontare dei versamenti è fissato in modo che i mezzi disponibili ogni anno siano di regola versati completamente.
5I Cantoni provvedono affinché nella determinazione del diritto si tenga conto del reddito e delle condizioni familiari attuali.
6Gli assicuratori secondo l'articolo 11 della legge federale del 18 marzo 199434 sull'assicurazione malattie sono tenuti a collaborare nell'esecuzione del correttivo di politica sociale nella stessa misura prevista per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie, per quanto siano adeguatamente indennizzati dal Cantone.
7I Cantoni forniscono alla Confederazione indicazioni anonimizzate sui beneficiari affinché si possa verificare il raggiungimento dell'obiettivo di politica sociale.
8Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
Capitolo 4: Referendum e entrata in vigore Capitolo 4: Referendum e entrata in vigore Capitolo 4: Referendum e entrata in vigore
Art. 99 Art. 101 Art. 99
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto62