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Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 62 pagine
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c. per facilitarne la determinazione, precisare le nozioni di cui all'articolo 3, le prestazioni escluse dall'imposta secondo l'articolo 18 e i beni e le prestazioni di servizi menzionati dall'articolo 22 capoverso 1, tenendo conto delle condizioni di concorrenza;
d. stabilire deroghe alle disposizioni concernenti l’ammortamento in caso di sgravio fiscale successivo (art. 26) e consumo proprio (art. 27);
e. emanare, in deroga alla presente legge, disposizioni concernenti l’imposizione delle operazioni e dell’importazione di monete d’oro e di oro fino;
f. disciplinare più dettagliatamente la procedura di riporto secondo l’articolo 48;
g. emanare, in deroga alla presente legge, disposizioni concernenti l’imposizione delle operazioni e dell’importazione di beni già gravati da un onere fiscale speciale;
h. prescrivere che il destinatario di una fornitura o prestazione di servizi eseguita sul territorio svizzero da un’impresa estera non registrata a torto come contribuente sul territorio svizzero deve pagare l’imposta in nome e per conto di tale impresa;
i. stabilire le condizioni alle quali i giustificativi necessari all’esecuzione dell’imposta secondo la presente legge possono essere trasmessi e conservati in forma non cartacea;
j. prevedere agevolazioni inerenti alla forma della fattura (art. 59);
k. disciplinare in quali altri casi deve o può essere applicata la procedura di notifica (art. 57);
l. disciplinare più dettagliatamente le condizioni e la procedura secondo l'articolo 64;
m. disciplinare i dettagli del regime transitorio.
3Il Dipartimento federale delle finanze è competente per:
a. accordare, a determinate condizioni, l’esenzione fiscale per forniture sul territorio svizzero in vista dell’esportazione nel traffico viaggiatori e stabilire le prove necessarie;
b. stabilire i tassi d’interesse moratorio e rimuneratorio conformi al mercato e adeguarli periodicamente.
Art. 91 Organo consultivo Art. 91 Organo consultivo Art. 91 Organo consultivo
1Il Consiglio federale può istituire un organo consultivo composto di rappresentanti dei contribuenti (inclusi i Cantoni), degli ambienti scientifici, degli specialisti fiscali, dei consumatori e dell'amministrazione federale.
2L'organo consultivo presta consulenza in materia di ripercus-
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