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Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 62 pagine
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Capitolo 3: Disposizioni transitorie Capitolo 3: Disposizioni transitorie Capitolo 3: Disposizioni transitorie
Art. 94 Applicazione del diritto previgente Art. 94 Applicazione del diritto previgente Art. 94 Applicazione del diritto previgente
Fatto salvo l’articolo 95, le disposizioni abrogate e le loro pre-
scrizioni d’esecuzione rimangono ancora applicabili a tutti i
fatti e rapporti di diritto sorti durante la loro validità.
Art. 95 Applicazione del nuovo diritto Art. 95 Applicazione del nuovo diritto Art. 95 Applicazione del nuovo diritto
1Il nuovo diritto è applicabile alle operazioni eseguite a contare
dall’entrata in vigore della presente legge, nonché
all’importazione di beni tassati all’importazione a decorrere
dall’entrata in vigore della presente legge.
2Per determinare se le condizioni dell’assoggettamento ai sensi
dell’articolo 9 capoverso 1 sono adempite all’entrata in vigore
della presente legge, il nuovo diritto si applica alle operazioni
imponibili in virtù della presente legge effettuate nel corso dei
dodici mesi precedenti.
3Le prestazioni effettuate parzialmente prima dell’entrata in
vigore della presente legge sono imponibili secondo il diritto
anteriore. Il nuovo diritto si applica alla parte di prestazioni
effettuata dopo la sua entrata in vigore.
4Le disposizioni sullo sgravio ulteriore dell’imposta precedente
ai sensi dell’articolo 26 si applicano anche se, in virtù del diritto
anteriore, le condizioni di tale deduzione non erano date. Gli
articoli 7 e 23 sono applicabili.
5Le disposizioni sul condono dell’imposta (art. 64) e
sull’esecuzione (art. 80) sono applicabili anche ai crediti sorti
prima dell’entrata in vigore della presente legge.
Art. 96 Modifica delle aliquote d'imposta Art. 96 Modifica dell'aliquota d'imposta Art. 96 Modifica delle aliquote d'imposta
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Le disposizioni transitorie si applicano per analogia alla modi- Le disposizioni transitorie si applicano per analogia alla Le disposizioni transitorie si applicano per analogia alla fica delle aliquote d’imposta. Il Consiglio federale adegua di modifica dell'aliquota d’imposta. Il Consiglio federale adegua modifica delle aliquote d’imposta. Il Consiglio federale adegua
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29RS 281.1
30RS ...
31RS 614.0
32 RS 641.203
33RS 101
Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto60