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Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 62 pagine

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Capitolo 3: Disposizioni transitorie Capitolo 3: Disposizioni transitorie Capitolo 3: Disposizioni transitorie

Art. 94 Applicazione del diritto previgente Art. 94 Applicazione del diritto previgente Art. 94 Applicazione del diritto previgente

Fatto salvo l’articolo 95, le disposizioni abrogate e le loro pre-

scrizioni d’esecuzione rimangono ancora applicabili a tutti i

fatti e rapporti di diritto sorti durante la loro validità.

Art. 95 Applicazione del nuovo diritto Art. 95 Applicazione del nuovo diritto Art. 95 Applicazione del nuovo diritto

1Il nuovo diritto è applicabile alle operazioni eseguite a contare

dall’entrata in vigore della presente legge, nonché

all’importazione di beni tassati all’importazione a decorrere

dall’entrata in vigore della presente legge.

2Per determinare se le condizioni dell’assoggettamento ai sensi

dell’articolo 9 capoverso 1 sono adempite all’entrata in vigore

della presente legge, il nuovo diritto si applica alle operazioni

imponibili in virtù della presente legge effettuate nel corso dei

dodici mesi precedenti.

3Le prestazioni effettuate parzialmente prima dell’entrata in

vigore della presente legge sono imponibili secondo il diritto

anteriore. Il nuovo diritto si applica alla parte di prestazioni

effettuata dopo la sua entrata in vigore.

4Le disposizioni sullo sgravio ulteriore dell’imposta precedente

ai sensi dell’articolo 26 si applicano anche se, in virtù del diritto

anteriore, le condizioni di tale deduzione non erano date. Gli

articoli 7 e 23 sono applicabili.

5Le disposizioni sul condono dell’imposta (art. 64) e

sull’esecuzione (art. 80) sono applicabili anche ai crediti sorti

prima dell’entrata in vigore della presente legge.

Art. 96 Modifica delle aliquote d'imposta Art. 96 Modifica dell'aliquota d'imposta Art. 96 Modifica delle aliquote d'imposta

1 11

Le disposizioni transitorie si applicano per analogia alla modi- Le disposizioni transitorie si applicano per analogia alla Le disposizioni transitorie si applicano per analogia alla fica delle aliquote d’imposta. Il Consiglio federale adegua di modifica dell'aliquota d’imposta. Il Consiglio federale adegua modifica delle aliquote d’imposta. Il Consiglio federale adegua

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29RS 281.1

30RS ...

31RS 614.0

32 RS 641.203

33RS 101

Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto60