Progetto

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 62 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 61Fedlex · Progetto

conseguenza gli importi massimi stabiliti nell’articolo 54. di conseguenza gli importi massimi stabiliti nell’articolo 54. di conseguenza gli importi massimi stabiliti nell’articolo 54.

2 22

Per il calcolo degli importi dell’imposta secondo le aliquote Per il calcolo degli importi dell’imposta secondo l'aliquota Per il calcolo degli importi dell’imposta secondo le aliquote previgenti, ai contribuenti vanno assegnati termini sufficiente- previgente, ai contribuenti vanno assegnati termini sufficien- previgenti, ai contribuenti vanno assegnati termini sufficientemente lunghi a seconda del genere dei contratti di fornitura di temente lunghi a seconda del genere dei contratti di fornitura di mente lunghi a seconda del genere dei contratti di fornitura di beni e di prestazione di servizi. beni e di prestazione di servizi. beni e di prestazione di servizi.

Art. 97 Termini Art. 97 Termini Art. 97 Termini

1Con l’entrata in vigore della presente legge i contribuenti

possono di nuovo avvalersi delle possibilità di scelta previste

negli articoli 15 e 54. Nella misura in cui siano previsti a questo

proposito, i termini ricominciano a decorrere a contare dalla

data d’entrata in vigore della presente legge.

2Se il contribuente non si esprime sulle possibilità di scelta

entro 90 giorni a contare dall'entrata in vigore della presente

legge, si presume che mantenga per quanto giuridicamente

possibile la sua scelta precedente.

Art. 98 Applicabilità delle nuove disposizioni Art. 98 Applicabilità delle nuove disposizioni Art. 98 Applicabilità delle nuove disposizioni

Le disposizioni degli articoli 30-32, 33, 68 capoversi 1

lettere e e f, capoverso 5, nonché 74 capoversi 3 e 4 si applicano

esclusivamente alle operazioni eseguite a contare dall'entrata in

vigore della presente legge, nonché all'importazione di beni

tassati all'importazione a decorrere dall'entrata in vigore della

presente legge.

Art. 99 Finanziamento dello sgravio fiscale successivo Art. 99 Finanziamento dello sgravio fiscale successivo

Sino alla copertura integrale delle perdite fiscali causate alla Sino alla copertura integrale delle perdite fiscali causate alla Confederazione dallo sgravio fiscale successivo, ma al più tardi Confederazione dallo sgravio fiscale successivo, ma al più tardi alla fine del 2018, l'aliquota dell'IVA prevista negli articoli 22 alla fine del 2018, l'aliquota dell'IVA prevista negli articoli 22 e 41 è aumentata di 0,1 punti percentuali. capoverso 1 e 41 è aumentata di 0,3 punti percentuali.

Art. 100 Correttivo di politica sociale

1Sino alla copertura integrale delle perdite fiscali causate alla

Confederazione dallo sgravio fiscale successivo, ma al più tardi

alla fine del 2018, l'aliquota dell'IVA prevista negli articoli 22

e 41 è aumentata di 0,1 punti percentuali.

2A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, per

finanziare lo strumento del correttivo di politica sociale è mes-

so a disposizione un importo pari a 0,1 punti percentuali

dell’imposta sul valore aggiunto.

34RS 832.10

Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto61