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Consultazione 2006/22: Panoramico FTP · 2 pagine
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Ordinanza dell’Assemblea federale Avamprogetto relativa al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari
Modifica del
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del…1,
ordina:
I
L’ordinanza dell’Assemblea federale del 9 ottobre 19982 relativa al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari è modificata come segue:
Ingresso
visto l’articolo 196 numero 3 della Costituzione federale3;
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° dicembre 19974;
visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 settembre 20045 concernente modifiche del finanziamento dei progetti FTP (in particolare allegati 2 e 3);
visto il messaggio del Consiglio federale del …6 relativo alla panoramica sul Fondo per i grandi progetti ferroviari,
Art. 6 cpv. 3
3 Gli anticipi sono pienamente rimborsabili. Dopo la messa in servizio commerciale della galleria di base del San Gottardo, almeno il 50 per cento delle somme a destinazione vincolata da versare al fondo secondo l’articolo 196 numero 3 capoverso 2 lettere b ed e della Costituzione federale deve essere iscritto nel budget e nella pianificazione finanziaria del fondo per il rimborso degli anticipi. Il meccanismo di rimborso non può essere allentato per la realizzazione di nuovi progetti o nuove parti di progetto. La presente regolamentazione si applica finché la totalità degli anticipi è stata rimborsata.
II
La presente modifica entra in vigore il …..
1FF …
2 RS 742.140
3 RS 101
4 FF 1998 227
5 FF 2004 4695
6 FF …