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Consultazione 2006/22: Panoramico FTP · 2 pagine

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Ordinanza dell’Assemblea federale Avamprogetto relativa al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari

Modifica del

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del…1,

ordina:

I

L’ordinanza dell’Assemblea federale del 9 ottobre 19982 relativa al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari è modificata come segue:

Ingresso

visto l’articolo 196 numero 3 della Costituzione federale3;

visto il messaggio del Consiglio federale del 1° dicembre 19974;

visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 settembre 20045 concernente modifiche del finanziamento dei progetti FTP (in particolare allegati 2 e 3);

visto il messaggio del Consiglio federale del …6 relativo alla panoramica sul Fondo per i grandi progetti ferroviari,

Art. 6 cpv. 3

3 Gli anticipi sono pienamente rimborsabili. Dopo la messa in servizio commerciale della galleria di base del San Gottardo, almeno il 50 per cento delle somme a destinazione vincolata da versare al fondo secondo l’articolo 196 numero 3 capoverso 2 lettere b ed e della Costituzione federale deve essere iscritto nel budget e nella pianificazione finanziaria del fondo per il rimborso degli anticipi. Il meccanismo di rimborso non può essere allentato per la realizzazione di nuovi progetti o nuove parti di progetto. La presente regolamentazione si applica finché la totalità degli anticipi è stata rimborsata.

II

La presente modifica entra in vigore il …..

1FF …

2 RS 742.140

3 RS 101

4 FF 1998 227

5 FF 2004 4695

6 FF …